Gli operatori sanitari non rispondono degli eventuali effetti negativi provocati dalla somministrazione del vaccino anticovid.  A loro si chiede di osservare le indicazioni contenute nel provvedimento di immissione nel commercio del vaccino e le circolari del ministero della Salute. Non sono quindi tenuti a valutare il caso concreto anche se questo potrebbe evitare le reazioni avverse.

Il cosiddetto scudo penale che mette al riparo da inchieste e indagini su eventi avversi o fatali i medici e gli infermieri impegnati nella campagna vaccinale straordinaria è previsto dal decreto legge numero 44 firmato il primo aprile. In sostanza: è indispensabile osservare le regole ordinarie, se dovesse succedere qualcosa per cui si potrebbe ipotizzare il reato di lesioni colpose o quello di omicidio colposo scatta la non punibilità. Ossia: gli operatori sanitari non vengono iscritti nel registro degli indagati, come invece è successo dopo il caso del poliziotto morto a Catania.

Sotto il profilo tecnico-giuridico la normativa è stata spiegata da Stefano Laconte e Giulia Maria Mentasti che in un corposo articolo hanno messo a confronto le norme contenute nel decreto legge e quelle previste dal Codice penale. La causa di esclusione della punibilità del vaccinatore è prevista dall’articolo 3 del decreto legge 2021: davanti a episodi che possono concretizzarsi nei reati di lesioni colpose e omicidio colposo “la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito del ministro della Salute relative alle attività di vaccinazione”.

Questa norma è diversa da quella della legge del 2017 sulla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. O meglio, si inserisce nello stesso solco, allargandolo: qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specifica del caso concreto”. Questo significa da un lato che resta la responsabilità dell’operatore sanitario in caso di negligenza e imprudenza, mentre lo stesso non è punibile se la morte o la lesione si siano verificate a causa di imperizia (cioé inosservanza delle leges artis) ma siano state rispettate le raccomandazioni contenute nelle linee guida o le buone pratiche, purché adeguate al caso di specie. E proprio sul caso specifico la legge del 2017 diverge dalla norma del primo aprile 2021: il vaccinatore non deve studiare il caso concreto proprio è chiamato a un’attività straordinaria di massa, da svolgere dunque in pochissimo tempo. Quindi, affinché l’operatore sanitario non risponda di lesioni colpose né di omicidio colposo basta che abbia osservato le indicazioni sull’uso del vaccino contenute nel provvedimento di autorizzazione emesso dall’Aifa e dall’Ema e le circolari del ministero della Salute.

Nel caso di eventi avversi o fatali, dunque, non si dovrà procedere con l’accertamento del caso specifico per valutare se una diversa condotta del vaccinatore li avrebbe evitati: l’inchiesta della magistratura non dovrà tener conto di regole cautelari diverse da quelle previste dall’articolo 3 del decreto legge. L’unica condotta richiesta al vaccinatore è quella di attenersi pedissequamente alle regole previste dal decreto del primo aprile.

Questa norma serve a salvaguardare i medici e gli infermieri non solo da una eventuale condanna ma anche dal rischio di finire sotto inchiesta. Ed è proprio quello che è successo in Sardegna: in seguito alla morte di un uomo, pochi giorni dopo il vaccino, su segnalazione dei medici dell’ospedale Brotzu la Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo in modo da poter effettuare l’autopsia ma l’operatore sanitario che ha effettuato l’inoculazione non è stato iscritto sul registro degli indagati. E questo dovrebbe consentire ai camici bianchi una maggiore tranquillità nel loro lavoro.

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