Tutela in caso di licenziamento e di scadenza del contratto
La legge di Bilancio 2025 ha introdotto un significativo correttivo alla NaspiPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) è oggi il principale strumento di tutela del reddito per chi perde involontariamente l’occupazione. Introdotta dal Dlgs 22/2015 (attuativo del Jobs Act) per sostituire Aspi e mini-Aspi, non è un semplice assegno di disoccupazione: è un ammortizzatore sociale a vocazione contributiva, pensato per accompagnare il lavoratore nella transizione occupazionale e, nelle intenzioni, collegato alle politiche attive.
Nel tempo la platea dei beneficiari si è ampliata: la Naspi spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi apprendisti, dirigenti, soci di cooperative e artisti subordinati; rientrano anche i lavoratori sportivi subordinati iscritti al relativo fondo. Restano esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli, che seguono regimi speciali. Il requisito centrale è la disoccupazione involontaria. La Naspi spetta in caso di licenziamento (anche per giusta causa), per scadenza del contratto a termine e, in alcune ipotesi, anche in seguito di risoluzione consensuale. Quest’ultima, in via ordinaria, escluderebbe la prestazione, ma fa eccezione la conciliazione nella procedura ex articolo 7 della legge 604/1966, dove l’uscita è considerata “indotta”.
La tutela opera anche nelle dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, demansionamento, molestie, mobbing, trasferimenti illegittimi) e nelle dimissioni nel periodo protetto di maternità/paternità.
L’Inps ha inoltre ricondotto alla non volontarietà alcune dimissioni collegate a trasferimenti non giustificati o eccessivamente gravosi (oltre 50 km o non raggiungibili in 80 minuti con i mezzi pubblici). Accanto alla natura della cessazione, resta essenziale il requisito contributivo: almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione.
Un punto di attenzione riguarda il correttivo introdotto dalla legge di Bilancio 2025: se nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria c’è stata una dimissione o una risoluzione consensuale da un rapporto a tempo indeterminato, occorrono 13 settimane di contribuzione maturate dopo quell’evento, altrimenti la prestazione non spetta. Sul piano operativo, la domanda va presentata telematicamente all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione. In alcune situazioni il termine decorre da eventi successivi (fine maternità, malattia o infortunio insorti durante il rapporto poi cessato, mancato preavviso, definizione di vertenze sindacali o giudiziarie, procedure concorsuali). La corretta gestione delle decorrenze e delle sospensioni è cruciale: errori formali possono tradursi nella perdita della tutela. Quanto al calcolo, l’indennità si fonda sulla retribuzione media imponibile degli ultimi quattro anni: è parametrata al 75% fino a una soglia aggiornata annualmente, con una maggiorazione sulla quota eccedente e un massimale. È prevista la riduzione del 3% mensile a partire dal sesto mese (dall’ottavo per gli over 55). La durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione del quadriennio. Rilevanti anche le regole di compatibilità: un nuovo lavoro subordinato di durata limitata sospende la Naspi, che riprende alla fine del contratto; oltre una certa durata l’indennità cessa. Per redditi modesti o attività autonoma, la prestazione può proseguire in forma ridotta, ma solo se il reddito viene comunicato nei termini, pena decadenza e recupero.
Un capitolo a parte è l’anticipazione (Naspi “una tantum”), incentivo all’autoimpiego o all’ingresso in cooperativa: se il beneficiario torna al lavoro subordinato, l’importo può diventare ripetibile. La Corte costituzionale (sentenza 90/2024) ha limitato la restituzione nei casi di forza maggiore; l’Inps, con la circolare 36/2025, ha indicato tra le cause calamità, guerre e pandemie. Inoltre, un dettaglio operativo incide sulle scelte: l’anticipazione può essere pignorata integralmente, mentre la Naspi ordinaria segue limiti più favorevoli (circolare Inps 130/2025).
Barbara Garbelli
(Estratto da “Norme e tributi Plus Fisco”, Il Sole 24 Ore, 12 gennaio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
