Industria 4.0, sanabili le mancate comunicazioni
Per la regolarizzazione sarà sufficiente versare la sanzione fissa di 250 euro se ancora non è stata presentata la dichiarazione dei redditiPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Compensazione di crediti di imposta 4.0 senza comunicazione preventiva al Gse: per la regolarizzazione è sufficiente versare la sanzione fissa di 250 euro se ancora non è stata presentata la dichiarazione dei redditi. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risposta 40/2026.
Dopo l’invio del modello Redditi riguardante l’anno della violazione, invece, scatta l’ipotesi di indebito utilizzo di crediti non spettanti.
La risposta 40/2026 affronta un caso che si è presentato diffusamente dopo l’introduzione, ad opera del Dl 39/2024, della doppia comunicazione al Gse per la fruizione dei crediti di imposta 4.0. Per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 29 marzo 2024 (anteriormente, cioè, all’entrata in vigore del Dl 39/2024) era richiesta la sola comunicazione “ex post”. Per quelli effettuati dal 30 marzo 2024 era necessario presentare, nell’ordine, la comunicazione preventiva e quella ex post (risposta 260/2024).
Nonostante ciò, molte imprese, qualora gli investimenti fossero stati “prenotati” precedentemente al 30 marzo 2024, si sono limitate a trasmettere la comunicazione ex post, procedendo poi alla compensazione dei crediti maturati. Le Entrate, dopo aver ribadito l’obbligo di presentazione anche della comunicazione ex ante (che dovrà precedere temporalmente l’invio del modello finale), hanno sottolineato che la mancata trasmissione delle comunicazioni entro un determinato termine non fa decadere definitivamente dall’agevolazione, fermo restando che, in assenza di regolare procedura comunicativa al Gse, è impedita la fruizione (cioè la materiale compensazione) dei crediti.
Prima di compensare i crediti, pertanto, le imprese che hanno omesso la comunicazione preventiva devono inviare quest’ultima, ancorché tardivamente, e successivamente ripresentare quella consuntiva (anche se questa era già stata inviata in precedenza).
Se la compensazione è già stata effettuata, la regolarizzazione del mancato invio al Gse segue due strade, a seconda che essa avvenga anteriormente o successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno in cui si è commessa la violazione.
Nella prima ipotesi (compensazione effettuata nel 2025, con Redditi che scadrà il 31 ottobre 2026), la sanatoria avviene presentando le due comunicazioni e versando soltanto la sanzione fissa di 250 euro prevista dall’ articolo 13, comma 4-ter, del Dlgs 471/1997 (con le possibili riduzioni per ravvedimento operoso). In presenza di compensazioni effettuate in anni (come il 2024) per i quali la dichiarazione dei redditi è già stata presentata, occorre invece sanare (dopo aver trasmesso le comunicazioni ex ante ed ex post) l’indebito utilizzo di credito non spettante, riversando il credito e pagando la sanzione del 25% (comma 4-bis dell’articolo 13), sempre con le possibili riduzioni da ravvedimento operoso, oltre a interessi legali.
Luca Gaiani
(Estratto da “Top24 Fisco”, Il Sole 24 Ore, 17 febbraio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
