L’obbligo in capo al preposto per la sicurezza sul lavoro di predisporre modalità di lavoro in sicurezza e di verificare l’applicazione delle misure di prevenzione antinfortunistica sussiste nei confronti di tutti coloro che si trovano nell’ambiente di lavoro ed in particolare a coloro che, nell’ambito dell’organizzazione di lavoro dell’impresa, siano inseriti nell’attività lavorativa che svolgono in collaborazione con i suoi dipendenti.

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza n.7096/2026 dello scorso 23 febbraio con la quale ha respinto il ricorso di una persona condannata dal tribunale di Pisa - per violazione dell’articolo 19 comma 1 lett. f) del testo unico sulla sicurezza sul lavoro - a seguito di un infortunio occorso a un operaio caduto dall’alto di un ponteggio.

Più esattamente l’operaio, dipendente di una ditta diversa da quella dell’interessato, è caduto nello spazio vuoto di un ponteggio dove era stato posato uno strato di telo di nylon funzionale alla protezione durante la fase di verniciatura.

Nel cantiere, l’interessato rivestiva il ruolo di responsabile dei lavori, preposto e responsabile in materia di sicurezza; ed era inoltre il titolare della ditta che, pur non avendo montato il ponteggio, lo aveva ricoperto di uno strato di nylon occultando, di fatto l’apertura del ponteggio dal quale è precipitato l’operaio.

La citata norma del Dlgs 81/2008 impone al preposto alla sicurezza, tra le altre cose, anche di «segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta».

All’imputato si contesta di non aver avvisato della situazione di pericolo derivante dall’occultamento delle aperture nel ponteggio e di non aver provveduto a una cartellonistica per segnalare il pericolo.

Nel ricorso in Cassazione, l’interessato ha sostenuto di rivestire il ruolo di proposto alla sicurezza «di ditta diversa da quella di appartenenza del lavoratore caduto, e per il quale la sentenza disegnerebbe un obbligo di garanzia, rispetto all’area del ponteggio da cui si assume la caduta, indefinito nel tempo e ampio nei destinatari, sebbene nei limiti dell’incarico conferito all’imputato questi debba solo sovrintendere alla attività lavorativa durante il suo svolgimento» e che «altri sarebbero, piuttosto, i soggetti chiamati a gestire il rischio derivante da interazione tra distinte unità produttive».

I giudici della Terza Sezione penale della Cassazione - che hanno infine dichiaro il ricorso inammissibile - hanno replicato che «che è manifestamente infondata la pretesa del preposto secondo cui l’obbligo di predisporre modalità di lavoro in sicurezza e di verificare l’applicazione delle misure di prevenzione antinfortunistica sussisterebbe esclusivamente nei confronti dei dipendenti del suo datore di lavoro, dovendosi estendere, l’applicazione delle misure di prevenzione, a tutti coloro che si trovano nell’ambiente di lavoro ed in particolare a coloro che, nell’ambito dell’organizzazione di lavoro dell’impresa, siano inseriti nell’attività lavorativa che svolgono in collaborazione con i suoi dipendenti (cfr. sez. IV sent. n. 45921 del 2009), con la conseguenza per cui, i correlati doveri di segnalazione si impongono nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti nelle lavorazioni, ancorché non dipendenti della ditta di appartenenza del preposto tenuto alle predette segnalazioni».

Massimo Frontera

(Estratto da “Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia”, Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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