Transizione 5.0, clausola soft sui beni made in Europe
Il nuovo piano prevede tre comunicazioni obbligatorie da parte delle imprese e una certificazione contabilePer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anche il nuovo piano di incentivi Transizione 5.0 prevederà tre comunicazioni obbligatorie da parte delle imprese e una certificazione contabile. Al tempo stesso la bozza del decreto interministeriale Mimit-Mef alleggerisce almeno in parte la clausola che limita i beni agevolabili a quelli “made in Europe”.
L’iperammortamento inserito in legge di bilancio coprirà investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2028. La maggiorazione del costo di acquisizione, ai fine di una super deduzione, si applica in misura del 180% fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni, e del 50% per la quota oltre 10 e fino a 20milioni. Sono agevolabili beni materiali e immateriali funzionali alla digitalizzazione e all’autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. L’iter di attuazione, ad ogni modo, appare ancora lungo.
Il decreto predisposto dal Mimit (ministero delle Imprese e del made in Italy) è stato appena trasmesso al Mef (ministero dell’Economia) che dovrà esprimere il concerto, poi bisognerà attendere il vaglio della Corte dei conti. Inoltre, occorreranno ancora uno o più decreti direttoriali per fissare i termini di apertura della piattaforma online e i modelli di comunicazione.
Tre passaggi
Le imprese dovranno trasmettere una comunicazione preventiva sull’ammontare degli investimenti; una comunicazione di conferma con la quale entro 60 giorni dall’ok ricevuto dal Gestore dei servizi energetici attestare il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione; una comunicazione di completamento degli investimenti, da inviare in ogni caso entro il 15 novembre 2028. Nel caso in cui la comunicazione abbia ad oggetto investimenti in più beni, il completamento coincide con la data di effettuazione dell’ultimo di questi. Resta poi, oltre la soglia di300mila euro, l’obbligo di una perizia tecnica asseverata per comprovare caratteristiche tecniche dei beni e interconnessione al sistema aziendale. Sotto i 300mila euro sarà sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dovrà essere attestato da una certificazione contabile a cura del revisore dei conti o di un revisore legale esterno.
Gli oneri
documentali Una parte importante degli oneri documentali riguarda la controversa clausola sul made in Europe, contestata dalle associazioni imprenditoriali e dai produttori di beni extra Ue, soprattutto statunitensi. Non sarà però indispensabile che il bene materiale sia prodotto integralmente in Paesi Ue o dello Spazio economico europeo, ma sarà sufficiente che abbia subito in questi Stati «l’ultima trasformazione sostanziale conformemente al Codice doganale europeo». In entrambi i casi, comunque, occorrerà un certificato di origine rilasciato dalla Camera di commercio competente oppure una dichiarazione di origine resa dal produttore. Arriva un parziale alleggerimento della clausola anche se si tratta di software. Basterà che il produttore o licenziante attesti che «almeno il 50 per cento» del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti Ue modello Spazio economico europeo. La stessa autodichiarazione dovrà indicare la sede in cui è avvenuto lo sviluppo sostanziale del software (inteso come ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging) e la presenza di eventuali componenti open source di terze parti incorporate nel software.
Fonti rinnovabili
Un ulteriore articolo del decreto interministeriale specifica le caratteristiche dei beni materiali per l’auto produzione di energia rinnovabile. Le spese agevolabili riguardano gruppi di generazione dell’energia elettrica, sistemi di accumulo (stoccaggio), trasformatori e misuratori, impianti per calore di processo, servizi ausiliari di impianto. Possono riferirsi sia direttamente alla struttura produttiva sia a beni localizzati in un’altra unità catastale purché questa risulti collegata alla rete elettrica tramite punti di prelievo (Pod) riconducibili alla stessa sede produttiva. Per quanto riguarda poi gli impianti per l’autoconsumo dell’energia autoprodotta, viene precisato che il loro dimensionamento è limitato al fabbisogno della struttura produttiva determinato come somma dei consumi medi annui del 2025 riferiti all’energia elettrica e a consumi equivalenti associati all’uso di energia termica o combustibili impiegati a questo scopo per la struttura produttiva.
Controlli
Sarà il Gse, sulla base di una convenzione da stipulare con il ministero delle Imprese e del made in Italy, a effettuare le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati. L’impresa sarà tenuta a conservare e a rendere disponibile, fino al decimo anno successivo a quello di completamento dell’investimento, tutta la documentazione necessaria all’accertamento delle dichiarazioni. Sono inoltre specificate le possibili cause di decadenza dall’agevolazione, tra le quali rientra anche la cessione dei beni e la delocalizzazione all’estero prima del termine del periodo di fruizione.
Carmine Fotina
(Estratto da “Norme e tributi Plus Fisco”, Il Sole 24 Ore, 7 gennaio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
