Procedure più snelle per il permesso unico lavoro
Nello schema di Dlgs che recepisce la Direttiva Europea 2024/1233 previsto il rilascio entro 30 giorni dal completamento della domandaPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Snellimento delle procedure per il rilascio del permesso unico lavoro. Tempi più certi, fino a 30 giorni dopo il completamento della domanda. Ampliamento delle informazioni garantite ai lavoratori stranieri e obblighi di trasparenza per i datori di lavoro. È questo, in sintesi, il cuore dello schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2024/1233 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Il provvedimento, quattro articoli complessivi, dopo un primo via libera del Cdm a gennaio e dopo aver completato l’iter parlamentare, è stato approvato ieri in via definitiva dal Governo. Entrando nel dettaglio, si interviene sul Dlgs 286 del 1998, aggiornando la disciplina del cosiddetto “permesso unico” per cittadini di Paesi terzi che intendono soggiornare e lavorare in Italia. La parte più consistente del decreto è contenuta nell’articolo 1, che introduce una serie di modifiche. Tra le novità principali viene ampliato il contenuto informativo fornito allo straniero: non ci si limiterà più alle sole informazioni sui diritti conferiti con il permesso di soggiorno (così come avviene oggi), ma si dovranno includere anche le informazioni su: condizioni di ingresso e di soggiorno per l’esercizio di attività lavorativa, tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e gli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari. Si rivedono poi un po’ di termini: i tempi per alcune fasi della procedura passano da 60 a 90 giorni. In particolare, viene esteso a 90 giorni il termine per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno dalla data in cui è stata presentata la domanda. Viene poi introdotto un termine accelerato: è previsto che «il permesso unico è rilasciato dal questore entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda». Rimane invece invariato il termine di sessanta giorni per il rilascio del nulla osta al lavoro, propedeutico al rilascio del permesso unico. Il decreto individua poi le categorie di stranieri cui non si applica la disciplina relativa al permesso unico lavoro: tra questi, i titolari di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, nonché per i titolari di Carta blu Ue; i lavoratori stagionali; i lavoratori autonomi, i lavoratori interessati dai trasferimenti intra-societari, gli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea, a titolo di protezione internazionale, o per motivi di studio o formazione, solo per fare alcuni esempi. La nuova disciplina sul permesso unico trova invece applicazione nei confronti dei lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell’assistenza familiare (previsti fuori quota dal Dl 145 del 2024). Il provvedimento introduce anche un obbligo di trasparenza per il datore di lavoro, che dovrà «informare tempestivamente il lavoratore straniero su ogni comunicazione ricevuta in relazione all’iter del nulla osta»; e chiarisce, in modo esplicito, che il ministero dell’Interno è l’autorità competente a ricevere le domande e a rilasciare il permesso unico.
R.R.
(Estratto da “Top24 Lavoro”, Il Sole 24 Ore, 10 aprile 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
