Entra nel vivo, dopo il periodo tran­sitorio, l’applicazione dell’Accordo StatoRegioni 59/2025 che ha ridi­segnato in modo organico il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’intesa (pub­blicata sulla «Gazzetta ufficiale» 119 del 24 maggio 2025) incide su pro­gettazione dei percorsi, crediti for­mativi, requisiti dei docenti e moda­lità di erogazione della formazione a lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro che intendono svolgere di­rettamente i compiti di prevenzione e protezione.

Il ministero del Lavoro continua a rispondere attraverso le Faq pubbli­cate sul proprio sito ai quesiti più fre­quenti, fornendo agli interessati una sorta di guida all’Accordo. E’ impor­tante, però, chiarire che le risposte alle Faq non costituiscono una nor­ma di legge e non vincolano i giudici alle interpretazioni fornite dal Mini­stero. Dunque, anche le risposte alle Faq vanno sempre esaminate con cautela.

L’Accordo Stato-Regioni è entrato for­malmente in vigore il 24 maggio 2025, con la pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale», anche se è stato previsto un periodo transitorio di un anno, che si concluderà dunque il prossimo 24 maggio. In fase di prima applicazio­ne e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore, possono essere avviati i corsi di formazione secondo quanto previsto dal vecchio accordo Stato-Regioni, nonché dall’allegato XIV del Dlgs 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo.

Corsi per aziende diverse

In primo luogo, è stato chiarito un aspetto parti­colarmente sentito nell’organizzazione dei corsi: i percorsi formativi devono essere costruiti a par­tire dalla valutazione dei rischi aziendali, con con­tenuti aderenti alle effettive condizioni operative.

Il soggetto formatore è tenuto ad assicurare la massima omogeneità tra i partecipanti, sia ri­spetto al settore di appartenenza, sia rispetto alle mansioni svolte. È tuttavia possibile organiz­zare aule che raggruppino aziende appartenenti a settori diversi ma compresi nella stessa classe di rischio, purché i lavoratori svolgano mansioni comparabili e i contenuti del corso siano effetti­vamente coerenti con la gestione dei rischi pre­senti in tutte le realtà coinvolte. Ne consegue che i percorsi “multiAteco” restano ammissibili solo se non si traduce la classificazione formale del rischio in una mera aggregazione numerica, ma si garantisce una reale omogeneità dei profili di rischio e delle attività lavorative. La risposta del Ministero su questo tema è certamente impor­tante perché consente, a questo punto, anche di aggregare lavoratori appartenenti ad aziende di settori diversi.

I crediti formativi

Per quanto concerne, invece, i crediti formativi, il ministero del Lavoro ha chiarito che l’Accordo 59/2025 introduce una disciplina generale del credito formativo connesso ai corsi abilitanti. Il credito conserva validità solo se è mantenuto da aggiornamenti regolari entro un arco massimo di dieci anni. Decorso questo termine senza ag­giornamenti, il titolo abilitante decade: non può più essere utilizzato e il percorso formativo deve essere integralmente ripetuto secondo le regole vigenti al momento della nuova iscrizione. La re­gola vale per tutte le figure coinvolte nella forma­zione abilitante, inclusi datore di lavoro, Respon­sabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e addetti alla gestione delle emergenze.

Se il mancato aggiornamento non supera i dieci anni, il credito resta valido e il completamento, anche tardivo, dell’aggiornamento consente di tornare a esercitare la funzione.

Formazione non rinviabile

È stata poi chiarita un’altra questione fondamen­tale, che finalmente spazza via ogni congettura relativa al momento inziale della formazione. Non è più ammessa, neppure nell’anno transitorio, la possibilità di completare la formazione dei la­voratori entro 60 giorni dall’assunzione. Trova piena applicazione la disciplina dell’articolo 37, comma 4, del Dlgs 81/2008, richiamata dall’Ac­cordo 59/2025: la formazione deve essere ero­gata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro (o dell’inizio della somministrazione), del trasferimento o cambio di mansioni, oppure dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnolo­gie, sostanze o miscele pericolose.

Il periodo transitorio previsto dall’Accordo si ri­ferisce esclusivamente alla possibilità di avviare corsi secondo gli accordi StatoRegioni preceden­ti e l’allegato XIV del Dlgs 81/2008 nella versione anteriore, ma non consente deroghe sui tempi di effettuazione della formazione obbligatoria. Chiarimento giusto, visto che la formazione deve contribuire a eliminare o ridurre i rischi, che certo non sono assenti o inferiori nei primi 60giorni di lavoro.

L’ Accordo prevede anche per le aziende tenute alla riunione periodica, che in tale sede si verifi­chi il raggiungimento degli obiettivi formativi, utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di progettazione del corso. Per le aziende non obbligate alla riunione periodica, la valutazio­ne dell’efficacia deve comunque essere effettua­ta facendo riferimento alle modalità indicate al punto 7 della Parte IV dell’Accordo (ad esempio osservazione sul campo, test, feedback struttu­rati), adattate alla realtà organizzativa specifica.

La formazione del datore

Infine, il datore di lavoro che intende svolgere di­rettamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve seguire il percorso formativo de­lineato al punto 4, Parte II, dell’Accordo 59/2025, articolato in un modulo comune e moduli tecni­cointegrativi per particolari settori, accessibili dopo un corso propedeutico specifico per datori di lavoro.

Quanto all’esonero dalle indicazioni metodologi­che per i datori di lavoro che organizzano ed ero­gano internamente la formazione ai propri lavora­tori, le Faq del ministero del Lavoro hanno chiarito che tale esonero si estende anche a dirigenti e preposti, essendo compresi nella definizione di “lavoratore” dell’articolo 2 del Dlgs 81/2008.

I punti cardine

Entrata in vigore e periodo transitorio

ll nuovo Accordo Stato-Regioni è stato siglato il 17 aprile 2025 e pubblicato sulla «Gazzetta uffi­ciale» 119 del 24 maggio 2025, data nella quale è entrato in vigore.

In fase di prima applicazione e comunque non ol­tre un anno dall’entrata in vigore, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dal vec­chio accordo Stato-Regioni, nonché dall’allegato XIV del Dlgs 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore dell’accordo attualmente in vigore.

Per consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi previsti dall’articolo 37 del Dlgs 81/2008, i datori di lavoro sono tenu­ti a frequentare il corso di formazione. I corsi di formazione per i datori di lavoro già erogati alla data di entrata in vigore del nuovo accordo, i cui contenuti siano conformi allo stesso, sono rico­nosciuti. Il periodo per l’aggiornamento dei corsi sopra citati parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

Attestati e Classificazione Ateco

Il punto 6 della parte I dell’Accordo Stato-Regioni 59/2025 elenca i requisiti minimi degli attestati di formazione:

a) denominazione del soggetto formatore;

b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);

c) tipologia di corso con rifermento normativo e durata;

d) modalità di erogazione del corso;

e) firma del legale rappresentante del sogget­to formatore o suoi incaricati, preferibilmente in formato digitale;

f) data e luogo.

Il riferimento al codice Ateco non è previsto.

In ogni caso è facoltà del soggetto formatore for­nire elementi aggiuntivi nell’attestato di forma­zione, oltre ai minimi previsti.

Requisiti dei formatori e attrezzature di lavoro

Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Re­gioni 59/2025, i requisiti dei docenti per i corsi di formazione relativi alle attrezzature di lavoro sono così definiti:

Il modulo teorico-tecnico deve essere svolto da docenti che rispettano i requisiti generali previsti al punto 2della Parte I dell’Accordo, ossia quelli in­dicati dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013 per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro: possiedono una conoscenza tecnica spe­cifica dell’attrezzatura oggetto del corso.

Il modulo pratico deve essere condotto da do­centi che:

− rispettano i medesimi requisiti generali previsti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013 (for­matori esperti);

− hanno una esperienza professionale pratica di almeno tre anni, documentata e verificabile, nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature trattate.

I docenti devono soddisfare due livelli di requisiti: generali, come previsto dalla normativa vigente per i formatori (D.I. 6 marzo 2013 e successive modifiche); specifici, legati alla conoscenza tec­nica e all’esperienza professionale pratica sull’at­trezzatura oggetto della formazione.

Formazione per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Fermi restando gli obblighi formativi previsti dal Dpr 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del nuovo Accordo Stato-Regio­ni deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro il termine di 12 mesi dall’en­trata in vigore del medesimo Accordo Stato-Re­gioni. I corsi, se già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, possono essere riconosciuti a condizione che i loro contenuti siano conformi alle prescri­zioni del nuovo Accordo. In pratica, il riconosci­mento non è automatico. Il datore di lavoro o il la­voratore autonomo deve verificare la conformità del corso rispetto a tali requisiti prima di conside­rarlo valido.

Formazione pratica

Per corsi con alto contenuto pratico (ad esempio ambienti sospetti di inquinamento o confinati, op­pure conduzione di attrezzature in base all’articolo 73, comma 5, del Dlgs 81/2008), la video conferen­za sincrona non è consentita per nessuna parte del corso, nemmeno quella teorica. Questa esclusione totale è stata voluta per garantire la massima effi­cacia formativa e la sicurezza dei partecipanti.

Formazione pregressa

L’Accordo Stato-Regioni del 2011, al punto 9, sta­biliva che non erano tenuti a frequentare il corso i datori di lavoro che, alla data di pubblicazione, avevano completato una formazione conforme all’articolo 3 del Dm 16/01/1997 o erano esone­rati in base all’articolo 65 del Dlgs 626/1994.

Il nuovo Accordo Stato Regioni59/2025, nella ta­bella dell’allegato III, riconosce la formazione pre­gressa per i datori di lavoro Rspp formati in base all’articolo 34 del Dlgs 81/2008 e del previgente Accordo-Stato Regioni del 2011. Di conseguen­za, sono riconosciuti i crediti anche per i soggetti che l’Accordo 2011 esonerava dalla frequenza, purché abbiano rispettato le condizioni previste all’epoca.

Gabriele Taddia

(Estratto da “Norme & Tributi Plus Lavoro”, Il Sole 24 Ore, 18 maggio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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