Pronto il modello Iva 2026. L’agenzia delle Entrate, con il provvedimento 51732/2026, ha pubblicato il modello di dichiarazione definitivo.

Le novità di quest’anno sono relative all’esercizio dell’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente per i servizi resi a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica nonché alle società di comodo (si veda l’articolo «Nel modello 2026 l’Iva dal committente per trasporto e logistica»). Confermato, invece, il quadro delle regole di compilazione per gli agricoltori. Questi ultimi, quindi, se applicano il regime speciale, devono compilare il quadro VE riepilogando le vendite effettuate raggruppate per aliquota al fine di dare indicazione del totale dell’Iva sulle vendite esposta nelle fatture e devono compilare sia la sezione 1 che la sezione 3-B del quadro VF relativo alle operazioni passive.

I produttori agricoli in regime ordinario, invece, non sono tenuti a compilare la sezione 3-B, ma solo la sezione 1 come dei contribuenti ordinari. Attenzione, poi, al quadro VO per la comunicazione delle opzioni. Il rigo da utilizzare in agricoltura è il VO3 che va utilizzato per il regime di esonero e per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari. In particolare:

• la casella 1 deve essere barrata dai produttori agricoli che hanno rinunciato dal 2025 al regime di esonero (articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972) che consente l’esonero dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, ad eccezione dell’obbligo di conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;

• la casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che dal 2025 hanno revocato la rinuncia al regime di esonero;

• la casella 3 deve essere barrata dai produttori agricoli che hanno applicato l’imposta nei modi ordinari a partire dal periodo d’imposta 2025 (congiuntamente alla casella 1 nel caso di produttori agricoli che hanno in requisiti per applicare il regime di esonero);

• la casella 4 deve essere barrata dai contribuenti che hanno revocato, a partire dal 2025, l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari;

• la casella 5 deve essere barrata dai produttori agricoli che, a partire dal periodo d’imposta 2025, hanno rinunciato al regime forfettario per l’attività di fornitura di servizi (articolo 34-bis del Dpr 633/1972) e hanno applicato il regime ordinario;

• la casella 6 deve essere barrata dai contribuenti che hanno revocato, a partire dal 2025, l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari con riferimento alla fornitura di servizi.

• Nel quadro VO c’è poi da verificare la necessità di barrare la casella di cui al rigo VO27. A partire dallo scorso anno, è stato introdotto questo rigo per i giovani agricoltori che intendono avvalersi del regime previsto dalla legge 36 del 2024 che consente di versare una imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali e dell’Irap del 12,5% da applicare alla base imponibile costituita dal reddito di impresa prodotto nel periodo di imposta.

Nel modello di quest’anno, come prima anticipato, ci sono novità per quanto riguarda le società di comodo; si ricorda, però, che con specifico riferimento alle società che esercitano attività agricole, il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 11 giugno 2012 ha previsto l’automatica disapplicazione della disciplina condizionata se la società ha quale esercizio esclusivo l’attività agricola e sussistono le condizioni previste dall’articolo 2 del Dlgs 99/2004, vale a dire oggetto sociale che preveda in via esclusiva l’esercizio di tale attività e indicazione di «società agricola» nella ragione o denominazione sociale.

Alessandra Caputo – Marcello Valenti

(Estratto da “Norme e Tributi Plus Fisco”, Il Sole 24 Ore, 16 gennaio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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