Gare con premio alle imprese locali, ok solo con criteri super-dettagliati
Le indicazioni dell’Anac: è necessario rendere intellegibile e trasparente l’iter valutativo della commissione giudicatricePer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’articolo 108 del codice dei contratti disciplina i criteri di valutazione delle offerte. Il comma consente l’attribuzione di un punteggio premiale per favorire l’affidamento a operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento. Tale criterio, tuttavia, deve essere previamente e adeguatamente determinato nella lex specialis, attraverso l’indicazione di parametri oggettivi, livelli qualitativi e modalità di graduazione del punteggio. Solo in presenza di tale predeterminazione il punteggio numerico può ritenersi di per sé sufficiente a rendere intellegibile l’iter valutativo della commissione giudicatrice. In assenza di criteri sufficientemente dettagliati, sorge l’obbligo di una motivazione espressa dei punteggi attribuiti, al fine di garantire trasparenza, verificabilità e controllo giurisdizionale sull’esercizio della discrezionalità tecnica. L’analiticità dei criteri di valutazione condiziona direttamente la sufficienza motivazionale del punteggio numerico: quanto più la lex specialis delimita il perimetro valutativo, tanto più il punteggio è autosufficiente; viceversa, quanto più il criterio è generico, tanto più è necessario esplicitare le ragioni della valutazione. Sulla necessaria analiticità dei criteri di valutazione si è espressa l’Autorità nazionale anticorruzione, nell’esercizio della funzione di vigilanza sui contratti pubblici, con la delibera n. 106 del 24 marzo 2026.
Il caso
La vicenda esaminata riguarda una procedura aperta di rilevanza per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, articolata in due lotti e aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con significativa prevalenza della componente tecnica (90 punti su 100 complessivi). Tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, la lex specialis prevedeva un criterio premiale fondato sulla prossimità territoriale, ex articolo 108, settimo comma del codice dei contratti, cui era attribuito un peso particolarmente rilevante (15 punti su 90). Tuttavia, tale criterio risultava formulato in termini estremamente generici, limitandosi a valorizzare la «presenza di una sede operativa nell’ambito territoriale di realizzazione dell’opera», senza ulteriori specificazioni in ordine alla nozione di prossimità rilevante; ai parametri di misurazione (distanza, tempi di intervento, dotazione di risorse); alla graduazione del punteggio; alla possibilità di valorizzare impegni futuri o assetti organizzativi non ancora stabilizzati. Nel corso dell’istruttoria è emerso che gli elementi di valutazione erano stati elaborati solo in sede applicativa dalla commissione giudicatrice, la quale aveva utilizzato una griglia valutativa non previamente resa conoscibile agli operatori economici. Le giustificazioni addotte dall’amministrazione si fondavano su due argomenti principali: da un lato, la pretesa conoscibilità ex ante del criterio da parte degli operatori, in virtù della loro esperienza professionale; dall’altro, l’esigenza di non irrigidire eccessivamente la valutazione, al fine di consentire un apprezzamento più aderente al principio del risultato. Tali difese non sono state ritenute persuasive. In particolare, l’Autorità ha evidenziato che la genericità del criterio ha impedito agli operatori di calibrare consapevolmente la propria offerta, incidendo potenzialmente sulla stessa partecipazione alla gara. Inoltre, la mancata predeterminazione ha determinato una sostanziale opacità dell’iter valutativo, aggravata dal fatto che i verbali di gara si limitavano a riportare i punteggi senza alcuna esplicitazione delle ragioni sottese. La delibera affronta, altresì, ulteriori profili di criticità. In primo luogo, rileva l’omessa previsione di un criterio premiale relativo al possesso della certificazione di parità di genere, obbligatoria ai sensi dell’art. 108, comma 7, del codice. In secondo luogo, sono emerse significative anomalie nell’attribuzione dei punteggi, sia tecnici sia economici, in difformità rispetto alle regole del disciplinare, successivamente oggetto di parziale rettifica.
L’orientamento dell’Autorità
L’Autorità si sofferma sulla centralità della predeterminazione dei criteri di valutazione quale presidio di trasparenza, par condicio e controllabilità dell’azione amministrativa. Con riferimento al criterio della prossimità territoriale, afferma che esso, in quanto criterio premiale, non può essere lasciato a una definizione elastica o implicita, ma deve essere costruito attraverso una puntuale articolazione nella lex specialis. Tale articolazione deve comprendere non solo l’individuazione del parametro (ad esempio, la presenza di una sede operativa), ma anche la specificazione delle modalità di apprezzamento qualitativo e quantitativo, nonché della scala di punteggio. La funzione di tale predeterminazione è duplice: consente agli operatori economici di formulare offerte consapevoli, in linea con le esigenze della stazione appaltante; delimita la discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice evitando che la valutazione si trasformi in un esercizio arbitrario o difficilmente sindacabile. La delibera evidenzia il collegamento tra livello di dettaglio dei criteri e sufficienza motivazionale del punteggio numerico. L’Autorità richiama espressamente il principio giurisprudenziale secondo cui il punteggio è autosufficiente solo quando è inserito in un sistema di criteri analitici e predeterminati; in caso contrario , la mera attribuzione numerica non consente di ricostruire l’iter logico seguito e deve essere accompagnata da una motivazione discorsiva. Tale principio è stato recentemente ribadito dalla sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 8167 del 21 ottobre 2025 (su questa rivista il 27.10.2025). L’amministrazione che ometta di dettagliare adeguatamente un criterio premiale non può poi trincerarsi dietro la sufficienza del punteggio numerico, ma è tenuta a esplicitare le ragioni delle proprie valutazioni. In mancanza, la procedura risulta viziata per difetto di motivazione e per violazione dei principi di trasparenza e imparzialità. L’Autorità, inoltre, respinge espressamente l’argomento secondo cui una maggiore indeterminatezza dei criteri favorirebbe il principio del risultato. Al contrario, viene sottolineato che proprio l’assenza di vincoli ex ante amplifica il rischio di arbitri e strumentalizzazioni, compromettendo l’affidabilità complessiva della procedura. Quanto agli ulteriori profili esaminati, la delibera ribadisce l’obbligatorietà del criterio premiale relativo alla certificazione di parità di genere, quale strumento di promozione di politiche aziendali orientate a obiettivi di rilevanza sociale. L’omissione di tale criterio integra una violazione della disciplina di settore, indipendentemente dall’esito concreto della gara. Infine, con riguardo alle irregolarità nell’attribuzione dei punteggi, l’Autorità evidenzia come esse non possano essere degradate a meri errori materiali, in quanto incidono sulla struttura stessa della valutazione comparativa. Anche laddove la graduatoria finale resti invariata, la deviazione dai criteri predeterminati alterala legittimità del procedimento. In conclusione, l’Autorità richiede alla stazione appaltante di valutare interventi correttivi della procedura, anche in autotutela.
Filippo Bongiovanni
(Estratto da “Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia”, Il Sole 24 Ore, 8 aprile 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
