Velocizzare i tempi della giustizia, anche per renderli compatibili con gli standard europei e con gli obiettivi fissati dal Recovery. E’ il principale scopo della riforma approvata ieri in Consiglio dei ministri.

Ad agitare i partiti, soprattutto il Movimento 5 Stelle, il nodo prescrizione. Ecco i punti della riforma, che deve passare ora all’esame del Parlamento e su cui si teme lo strappo dei pentastellati, “contiani” in primis, la cui posizione sulla prescrizione è quella espressa nella riforma Bonafede, il cosiddetto “fine processo mai”.

PRESCRIZIONE – La mediazione del ministro Cartabia prevede il blocco dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di assoluzione che di condanna. Nell’Appello verrebbe invece introdotto un termine massimo di due anni (tre in caso di reati gravi) oltre il quale si dichiarerebbe l’improcedibilità. In Cassazione il termine massimo sarebbe invece di un anno, con proroga di ulteriori sei mesi in caso di reati gravi. Nel secondo e terzo grado di giudizio, oltre i tempi previsti il reato non si estinguerebbe ma verrebbe di fatto sospeso e bloccato il processo: non si tratterebbe dunque di una vera e propria prescrizione, che cancella il reato. Non ci sono limiti invece per i reati imprescrittibili, come quelli punibili con l’ergastolo.

CORRUZIONE – E’ qui che la Cartabia vuole convincere i 5 Stelle, allungando i tempi processuali per i reati contro la Pubblica amministrazione, come corruzione e concussione. In questi casi, oltre ai tempi già stabiliti, c’è un’ulteriore proroga di un anno in appello e sei mesi in Cassazione.

CRITERI DI PRIORITA’ NELLE INCHIESTE – Gli uffici del pm, per garantire un efficace esercizio dell’azione penale dovranno – nell’ambito di criteri generali indicati dal Parlamento con una legge – individuare delle priorità predeterminate da indicare nei progetti delle Procure. Priorità che vanno anche sottoposte all’ok del Csm.

APPELLO – Confermata la possibilità di appellare le sentenze, sia da parte del pm che da parte dell’imputato.

INDAGINI PRELIMINARI - Il pm può chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una "ragionevole previsione di condanna". Rimodulati i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di “discovery" degli atti, a garanzia dell'indagato e della vittima.

MENO UDIENZE PRELIMINARI - L'udienza preliminare è limitata a reati gravi, mentre si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.

CASSAZIONE E CORTE STRASBURGO - Si introduce un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

DIGITALIZZAZIONE- Per risparmiare tempo, si prevede che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuati per via telematica.

PATTEGGIAMENTO - Quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero si può estendere alle pene accessorie e alla loro durata, oppure alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare.

PENE SOSTITUTIVE - Detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria - attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza - saranno direttamente irrogabili dal giudice entro il limite di quattro anni di pena inflitta.

TENUITÀ DEL FATTO - Per evitare processi che intasano la macchina della giustizia per reati minimi, si delega il Governo a estendere l'ambito di applicazione della causa di non punibilità a quei reati puniti con pena non superiore a due anni. 

(Unioneonline/L)

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