La Corte Costituzionale spiega i motivi per cui lo scorso 25 gennaio bocciò parzialmente l'Italicum.

Cento pagine di sentenza dove la Consulta, in primis, spiega come il ballottaggio sia un rischio di "comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell'assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto".

La Corte Costitituzionale sottolinea che con l'Italicum "una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito al primo turno un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno.

Le disposizioni censurate riproducono così, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato nella sentenza n.1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previgente".

Per la Corte costituzionale "ben può il legislatore innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi, purchè tale meccanismo premiale non sia foriero di un'eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa".

In questo caso, però, la Corte ravvisa una "lesione" della Costituzione per le "concrete modalità dell'attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio" laddove "prefigura stringenti condizioni che rendono inevitabile la conquista della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi da parte della lista vincente".

Per la Consulta inoltre sono necessarie "maggioranze parlamentari omogenee" in quanto la costituzione, "se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non lo devono ostacolare".

Invece un premio di maggioranza assegnato alla lista che al primo turno ottiene il 40 per cento non è "irragionevole", perché "consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un'assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza relativa".

Sul sistema dei capilista bloccati, infine, "non si lede la libertà di voto" ma lo fa la scelta discrezionale dei capilista bloccati in più collegi perché "l'opzione arbitraria affida irragionevolmente alla sua decisione il destino del voto di preferenza espresso dall'elettore, determinando una distorsione del suo esito in uscita".
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