La sentenza della Corte costituzionale conferma la strada indicata dalla legge Pratobello: l’urbanistica è una certezza giuridica

Il giudice ha parlato: le parole che cambiano il quadro 

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L a Corte ha stabilito il punto essenziale: il territorio si governa con la pianificazione e la pianificazione produce certezza giuridica.

La strada indicata prima della sentenza

Il 26 giugno 2024 questo giornale aveva invitato la Regione a esercitare la potestà legislativa primaria riconosciuta dall’articolo 3, lettera f) dello Statuto speciale in materia edilizia e urbanistica, sostenendo che la Sardegna dovesse applicare, per la difesa dal devastante assalto speculativo al proprio territorio, la prerogativa costituzionale posseduta: decidere, attraverso l’urbanistica, quale funzione attribuire al territorio e quali trasformazioni impedire a tutela del bene paesaggistico, in quanto risorsa naturale limitata e, per questo, di inestimabile valore economico per la sua capacità attrattiva.

Avevamo anche assunto un impegno esplicito: qualora i decisori politici non avessero agito, avremmo sostenuto una proposta di legge di iniziativa popolare fondata sullo Statuto.

Da quell’impegno e dalla mobilitazione di comitati e sindaci, dall’approfondimento giuridico e dalla crescente consapevolezza della comunità sarda nacque Pratobello 2024.

La proposta pose proprio l’articolo 3, lettera f) dello Statuto speciale come suo fondamento: la competenza primaria della Sardegna in materia edilizia e urbanistica. Norma contenuta nella legge statutaria di rango costituzionale voluta dai Padri Costituenti.

Quella proposta raccolse 210.729 firme .

Durante l’estate, sotto il sole allo zenit, davanti ai municipi di tutta l’Isola in decine di migliaia attesero il proprio turno per sottoscriverla. Il 2 ottobre 2024 i preziosi plichi furono consegnati al Consiglio regionale, accompagnati da una mobilitazione popolare senza precedenti nella storia autonomistica della Sardegna.

Dietro quelle firme vi era la chiara consapevolezza che dati, mappe, procedimenti, norme, richieste di connessione, progetti pseudo industriali erano sproporzionati rispetto non solo al fabbisogno dell’Isola ma anche ad un ragionevole contributo alla transizione energetica di altre regioni.

Le inchieste del Gruppo L’Unione Sarda avevano documentato richieste di connessione per oltre 50 GigaWatt, una produzione teoricamente sufficiente a soddisfare il fabbisogno di cinquanta milioni di abitanti, mentre in Sardegna vivono meno di un milione e seicentomila persone.

Benché l’enormità dimensionale delle richieste di connessione a Terna contenga in sé difficoltà fisiche di realizzazione difficilmente superabili, le stesse stanno a significare il rischio enorme di avvicinarvisi nel tempo, con parallelo e progressivo processo di devastazione paesaggistica, ambientale e produttiva.

Non ha aiutato e non aiuta l’accettazione di Regione Sardegna in sede di Conferenza Stato Regioni del giugno 2025 di consentire l’installazione, nell’Isola, di ben 6,2 GigaWatt, sufficienti al fabbisogno energetico di 6 milioni di abitanti. Accettato come limite minimo, quindi in prospettiva a crescere.

Rendere pubblica questa sproporzione non significava armare la Sardegna contro le fonti rinnovabili – o porre questioni politiche lasciate volentieri ai politici di professione – ma porre una domanda che la politica aveva fin lì evitato: chi decide quanto produrre, dove produrre, c on quali tecnologie e nell’interesse di chi?

La nostra posizione è sempre stata chiara: sì alla transizione energetica, no alla colonizzazione energetica; sì alle fonti rinnovabili, no alla speculazione in danno del Paesaggio; sì all’iniziativa economica, no alla sostituzione della programmazione pubblica con la speculazione privata.

Le accuse e il dovere dell’informazione

Per aver raccontato progetti, dimensioni e conseguenze dell’assalto energetico, questo giornale e il corpo redazionale furono sottoposti ad attacchi durissimi.

Ci accusarono di essere contrari a modernità, imprese ed energie pulite, accuse accompagnate persino da richieste (poi archiviate) di censura all’Ordine dei giornalisti, secondo lo stile di bolscevica memoria.

Erano accuse false e offensive.

Questo Gruppo editoriale aveva fatto il proprio mestiere: cercare, verificare, approfondire, documentare e spiegare, senza la pretesa di sostituirsi al legislatore, affinché ogni sardo potesse formarsi un’opinione consapevole.

Informare significa anche promuovere una mobilitazione delle coscienze e la Legge di Iniziativa Popolare Pratobello 2024 fu esattamente questo: una potente manifestazione di volontà collettiva, pacifica e consapevole, in difesa degli interessi della Casa, della Famiglia Sarda, della propria Isola, della Sardegna.

La strada ignorata dalla politica

La classe politica regionale scelse di non assumere quella proposta come fondamento della propria azione legislativa.Preferì approvare prima la cosiddetta moratoria e poi la legge sulle aree idonee e non idonee, eludendo la potestà primaria in materia urbanistica garantita dallo Statuto.

I risultati sono scritti nelle sentenze.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2024 sulla moratoria con decisione nr. 28/2025; ha dichiarato illegittime numerose disposizioni, ingenuamente considerate decisive, della legge regionale n. 20 sulle aree idonee con decisione nr. 184/2025.

Risultato: tempo perduto, norme mutilate e una Sardegna esposta a un vuoto normativo proprio nel momento della massima pressione speculativa.

La proposta sottoscritta da 210.729 cittadini consapevoli indicava un percorso diverso: far valere la competenza primaria in materia urbanistica contenuta nello Statuto autonomistico, giuridicamente ben più forte e resistente alle prevedibili impugnative statali poiché legge di rango costituzionale.

Oggi (anche se tardivamente) la sentenza n. 127 del 16 luglio 2026 conferma in maniera indiscutibile la forza di quella scelta.

Le parole che cambiano il quadro

La Corte costituzionale scrive: « Esigenze di certezza del diritto impongono di fare riferimento a classificazioni di natura giuridica ».

Aggiunge: « La classificazione di un terreno, infatti, determina una condizione giuridica idonea a esprimere non soltanto l’attitudine attuale del fondo, ma anche la sua potenzialità funzionale ».

E afferma ancora: « La circostanza che possano esistere, quale mero dato fattuale e contingente, terreni degradati ovvero temporaneamente non utilizzati a fini agricoli, non consente di prescindere dalla vocazione urbanistica impressa al fondo in ragione della sua destinazione pianificatoria ».

La conclusione è altrettanto netta: « Se la concreta utilizzazione agricola dell’area non rileva, rileva la sua astratta utilizzabilità come tale ».

Sono pietre miliari.

Un terreno agricolo non definitivamente trasformato potrebbe, proprio grazie alla sua classificazione urbanistica, essere destinato in futuro a produzioni di maggiore qualità.

La pianificazione urbanistica protegge, quindi, il presente e il futuro non solo dei terreni a vocazione produttiva, ma anche dei beni paesaggistici e del patrimonio archeologico identitario.

Non tutela soltanto ciò che oggi si vede, ma anche ciò che una comunità ha il diritto di vedere o realizzare domani.

In questo senso la responsabilità politica delle ultime legislature regionali è evidente: il diritto alla lamentazione e al mugugno - che sempre accompagna la rivendicazione di ulteriori competenze dallo Stato, ottenute le quali i problemi della Sardegna sarebbero, come spesso si racconta, miracolosamente risolti! - avrebbe dovuto essere accompagnato dall’effettivo esercizio delle competenze già possedute, come quelle del nostro Statuto autonomistico, a tutela del territorio isolano.

Il gravame sui 370.000 ettari

A causa del vuoto normativo generato dall’inerzia grava ora un nuovo impedimento: la legge statale 15 gennaio 2026, n. 4, che ha di fatto individuato, per la Sardegna, circa 370.000 ettari potenzialmente destinati alle aree idonee .

Un’estensione immensa che lo Stato intende sottrarre alle prerogative regionali.

La Regione - e i Comitati di Gallura e Sarcidano presentando memoria alla Corte come Amicus Curiae - ha impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale denunciando, giustamente , la violazione dello Statuto speciale, delle competenze urbanistiche, paesaggistiche ed energetiche e del principio di leale collaborazione.

È singolare tuttavia che, benché gran parte del ricorso regionale contro la norma statale miri alla difesa della competenza primaria sull’urbanistica, la medesima competenza non sia stata esercitata in difesa del Paesaggio quando si era in tempo.

Le persone di buon senso, e curiose, si domandano: perché?

Gli effetti del vulnus normativo - che ancora persiste e che ha già consentito, e consentirà in futuro, di far passare progetti datati in danno dei beni paesaggistici, produttivi e identitari isolani – possono essere arginati dalla difesa attivabile dalle Amministrazioni comunali della Sardegna.

Il dovere dei Comuni

Infatti, la sentenza n. 127 parla direttamente anche alle Amministrazioni comunali.

I Comuni possono essere protagonisti di una rapida stagione pianificatoria a tutela di aree agricole, ecosistemi, paesaggi identitari, produzioni tradizionali e territori particolarmente fragili.

Possono precisare le destinazioni, individuare incompatibilità, consolidare vincoli e divieti e impedire che la temporanea mancata utilizzazione di un terreno venga strumentalmente usata per la trasformazione energetica speculativa.

La Corte ha spiegato che la classificazione urbanistica determina una « condizione giuridica » che protegge la vocazione impressa al fondo dalla pianificazione.

I Sindaci dei Comuni sinceramente interessati alla tutela dei loro territori dovrebbero tradurre quei principi in strumenti amministrativi validi ed efficaci, con atti di pianificazione urbanistica istruiti, motivati e sostenuti da valutazioni agronomiche, paesaggistiche, ambientali ed ecosistemiche, nonché sostenuti dall’esplicitazione della funzione assegnata alle porzioni di territorio oggetto di pianificazione e le ragioni di interesse pubblico che ne abbiano imposto la tutela.

L’adozione di una variante urbanistica comunale comporta l’introduzione della Clausola di Salvaguardia che dura 3 anni. Durante la sua vigenza diverrebbe meno difficile per i Comuni difendere il proprio territorio dall’assalto speculativo.

La funzione di un giornale

Un giornale libero non si limita a registrare le decisioni del potere. Controlla, indaga, denuncia, anticipa i rischi, sostiene e formula proposte e chiama le istituzioni alle proprie responsabilità.

Ha documentato, in oltre tremila pagine pubblicate fin dai primi anni di questo secolo, l’assalto energetico quando molti lo negavano. Ha distinto la transizione dalla speculazione. Ha indicato la competenza primaria urbanistica come rimedio efficace. Ha sostenuto il diritto dei sardi a promuovere una legge di iniziativa popolare. Ha difeso le proprie redazioni da attacchi e pretese censorie.

La storia delle 210.729 firme dimostra che una comunità informata non si lascia manipolare. È una comunità che, informata, ragiona, sceglie e agisce attraverso gli strumenti che la Legge consente.

Nel 2022 scrivemmo: « Ci sarà pure un Giudice ». Il giudice ha parlato e nessuno potrà, d’ora in poi, dire di non sapere.

Perché, per dirla con Don Lorenzo Milani: se sai, sei, se non sai sei in balìa di qualcun altro .

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