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Energie rinnovabili, la legge Pratobello al vaglio dei giuristi 

Confronto in Consiglio sulle vie per porre argini agli speculatori 

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Politici ed esperti di diritto, tutti sono d’accordo su un punto: la Sardegna non può non avere voce in capitolo sulla collocazione, nel proprio territorio, degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. Il lavoro che il Consiglio regionale sta portando avanti sulla legge Pratobello nasce dall’esigenza di dotare la Regione di uno strumento che non lasci il territorio sguarnito dagli assalti speculativi, dopo la bocciatura dei tentativi legislativi precedenti.

I tre docenti

L’audizione di ieri, nelle commissioni sul Governo del territorio e le Attività produttive, di tre costituzionalisti dell’Università di Cagliari (Gianmario Demuro, Andrea Deffenu e Giovanni Coinu) mira appunto a evitare nuove bocciature, come ha detto il presidente della prima delle due commissioni, Antonio Solinas: «Sappiamo che la Giunta, a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale, sta predisponendo un disegno di legge. Speriamo di arrivare a una proposta condivisa con i comitati e il Governo».

Per ora c’è la Pratobello, che secondo Deffenu «è chiara nel suo intento e fa leva sull’articolo 3, lettera f, dello Statuto speciale. Ma la Corte costituzionale ha detto che il mero richiamo a una competenza legislativa primaria come l’urbanistica non basta a proteggere una legge dai rilievi di legittimità costituzionale, se la legge viola competenze riservate allo Stato». D’altra parte, «la distinzione tra competenza statale e regionale è una valutazione dinamica. Probabilmente la chiave è nella contrattazione con lo Stato».
Coinu ha fatto notare che «nella sentenza 184 la Corte costituzionale dice che la legge non può prevedere aprioristicamente il divieto di installazione di impianti di rinnovabili. Siamo in una grandissima confusione normativa, con parti della legge 20 ancora in vigore. Ma non esistono aree in assoluto non idonee. Mi sembra che la Pratobello non proponga una soluzione alternativa, anche perché l’articolo 3 è titolato “divieto di insediamento”. La Regione non ha strumenti per opporsi all’interesse prevalente della produzione energetica».

La Costituzione
Demuro ha richiamato l’articolo 9 della Costituzione, sulla tutela dell’ambiente e del paesaggio, e il 43, sull’intervento pubblico in economia: «Rispetto alle fonti di produzione energetica, lo Stato con legge può riservare a sé forme di controllo. Vento, sole e mare sono certamente sfruttabili e certamente di tutti: non è così strano pensare che possano essere oggetto di concessione pubblica, come le miniere».
Il docente si è anche detto «molto dispiaciuto per come lo Stato ha posto davanti alle Regione il tema della produzione di energia: un modo di fare contrario allo spirito autonomista della Costituzione. Sono favorevole a una legge regionale collegata ai principi nazionali, discussa e concordata nella conferenza Stato–Regioni; non credo invece che si possa rapidamente disciplinare la materia con le norme di attuazione dello Statuto».

Un altro spunto, ha aggiunto Demuro, è «il principio di ragionevolezza, da introdurre nei decisori amministrativi: è ragionevole consentire una distesa di pale eoliche accanto a un complesso nuragico? È ragionevole introdurre un campo fotovoltaico accanto a Sos Enattos, dove gli scienziati osserveranno la vita dell’universo? Io dico di no. Un privato non può decidere per tutti cosa fare e dove farlo».

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