"Nessun sovrapprezzo per i consumatori che decidono di pagare con carta di credito": è il succo di una comunicazione dell'Antitrust alle imprese, e con cui la nota Autorità garante della concorrenza e del mercato ribadisce il divieto di applicazione di supplementi nei confronti di clienti che per il pagamento utilizzano carta di credito, di debito o altri strumenti diversi dal contante.

L'Autorità spiega di avere "ricevuto segnalazioni sull'applicazione di un supplemento di prezzo per l'acquisto di vari beni e servizi, tra cui biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico, servizi di lavanderia, bevande e alimenti, mediante carta di credito/debito, in esercizi commerciali anche di piccola dimensione, distribuiti su tutto il territorio nazionale".

Secono l'Antitrust, in particolare, frequente sarebbe l'applicazione dei tabaccai di un sovrapprezzo "pari a 1 euro" in occasione di acquisti con carta di debito o credito di sigarette, marche da bollo, biglietti per trasporti pubblici.

L'applicazione di supplementi per l'uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce una violazione dell'art. 62 del codice del consumo, che stabilisce che i venditori di beni e servizi "non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti".

Un divieto ribadito anche dalle direttive Ue sui servizi di pagamento nel mercato interno, recepita nel dicembre del 2017.

L'Autorità è già intervenuta in numerosi settori per sanzionare l'applicazione di supplementi nei pagamenti con carta di credito in settori come il trasporto aereo, la vendita al dettaglio di elettricità e gas naturale e la vendita online di servizi di viaggio, oltre che nei servizi di rinnovo degli abbonamenti ai trasporti pubblici e di agenzia automobilistica.

"Bene il richiamo dell'Antitrust - il commento del presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona - ma non basta più la moral suasion, servono sanzioni".

Secondo i consumatori, se un "margine di tolleranza" poteva essere tollerato quando la legge era appena entrata in vigore, non a oltre dieci mesi dalla pubblicazione in Gazzetta dell'ultimo decreto legislativo che disciplina la materia. "Qui si tratta di furbetti del quartierino - afferma Dona -, e ai furbetti, purtroppo, non bastano gli inviti".

(Unioneonline/v.l.)
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