Stanziati 120 milioni per lo staff housing dei lavoratori del turismo
Fino a 5 milioni di euro alle imprese che ristrutturano immobili da destinare ai dipendentiPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Contributo in conto capitale di 54 milioni per la riqualificazione di immobili e contributo in conto esercizio di 66 milioni per il costo dell’affitto per il triennio 2025-2027. Ammontano a complessivi 120 milioni di euro i fondi stanziati dal decreto 18 settembre 2025 del ministero del Turismo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre) sul cosiddetto staff housing introdotto dall’articolo 14 del Dl 95/2025.
Le staff house sono alloggi destinati ai lavoratori del settore turistico, in particolare stagionali, creati per risolvere il problema dell’alto costo degli affitti nelle località turistiche. L’obiettivo è offrire soluzioni abitative a prezzi calmierati, incentivando il reclutamento di questi lavoratori e rendendo il settore più attrattivo. I soggetti interessati sono le imprese del settore turismo con i codici Ateco individuati dall’articolo 3 del Dm (servizi di alloggio e ristorazione, campeggi, marina resort, centri termali, parchi divertimento e gestione stabilimenti balneari) in possesso degli usuali requisiti di operatività e regolarità delle norme sul lavoro, previdenziali, assicurative e fiscali, nel pieno esercizio dei propri diritti, in regola con gli obblighi normativi vigenti in materia di agibilità degli edifici. In base all’articolo 3, comma 2, del Dm del 4 ottobre, le imprese devono disporre dell’immobile oggetto del contributo in conto capitale anche attraverso contratto di locazione e con espresso consenso da parte del proprietario.
Dovranno essere rispettati altri due requisiti (congiuntamente): l’immobile deve essere destinato per un periodo non inferiore a nove anni successivi al completamento dell’investimento ad esclusivo favore dei dipendenti impiegati presso le strutture turistico-ricettive, inclusi quelli che lavorano presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e il canone di locazione applicato ai dipendenti deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato riferito all’ambito territoriale.
Gli interventi ammissibili riguardano riqualificazione, ammodernamento o completamento di immobili già esistenti che devono comportare anche un risparmio energetico oppure impianti, macchinari, attrezzature varie e arredi nei limiti del 30% dell’investimento ammissibile.
In generale, le spese sono ammissibili per gli interventi che abbiano importo minimo di spesa ammissibile di 500.000 euro e massimo di 5 milioni di euro. I contributi in conto esercizio sono invece destinati alle imprese che dimostrino di sostenere spese per l’alloggio ai lavoratori impiegati presso (articolo 10) la propria struttura turistico-ricettiva o il proprio esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 287/1991.
I contributi possono riguardare sia un’unica unità immobiliare sia diverse unità, purché insistenti nella stessa provincia della struttura o, comunque, nel raggio di 40 chilometri. Il contributo in conto esercizio è diretto alla spesa dei canoni di locazione annuali da sostenere per almeno cinque anni e fino a un massimo di dieci anni, con il limite massimo del contributo di 3.000 euro all’anno per posto letto (articolo 11).
Annarita D'Ambrosio – Franco Vernassa
(Estratto da “Norme e tributi Plus Lavoro”, Il Sole 24 Ore, 16 ottobre 2025, in collaborazione con L’Unione Sarda)
