Quasi al fotofinish, l’Inps rende operativo l’esonero contributivo totale a favore delle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione societaria come fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori. L’agevolazione è stata introdotta in via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, dall’articolo 4-ter del D.L. 18 gennaio 2024, n. 4, convertito dalla legge 15 marzo 2024, n. 28. Con il messaggio 3344 del 6 novembre 2025, l’Istituto previdenziale ripercorre requisiti e condizioni per la fruizione dell’incentivo, fornendo al contempo le istruzioni per operare il conguaglio in Uniemens e procedere al recupero degli arretrati.

Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta l’esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico ditta (solo quelli effettivamente sgravabili, rimarca l’Inps), con esclusione dei premi e dei contributi Inail.

L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, con massimale annuo di 3.500 euro per ciascun lavoratore, da riparametrare su base mensile (291,66 euro mensili). È previsto un ulteriore periodo di 12 mesi, con massimale annuo di 2.000 euro (166,66 euro mensili).

L’esonero decorre dalla data indicata nell’informativa trasmessa, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, all’Inps, a seguito della sottoscrizione dell’accordo e corrispondente alla data di trasferimento dei lavoratori individuata nell’accordo. Condizione essenziale per la spettanza dell’esonero è la stipula di un accordo, in sede governativa, alla presenza del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.

Il Ministero del Lavoro trasmette all’Inps l’elenco dei destinatari della misura e l’ammontare dell’esonero calcolato nei limiti delle disponibilità finanziarie, comunicando denominazione e codice fiscale delle aziende coinvolte, il numero dei lavoratori interessati alla fruizione dell’esonero, la decorrenza e il periodo di spettanza dell’agevolazione e la proiezione dei costi individuata nell’accordo. A seguito della comunicazione ministeriale, l’Inps attribuisce ai datori di lavoro il codice di autorizzazione (CA) “2L” (“Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/24 articolo 4-ter”), valido per il periodo di spettanza dell’esonero comunicato dal Ministero del Lavoro. L’INPS ricorda che l’accordo deve contenere un progetto industriale e di politica attiva che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera l’impresa e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori. L’accordo sindacale può essere sottoscritto anche prima dell’operazione societaria, con impegno ad effettuare l’operazione di aggregazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione. Estremamente vantaggioso è il regime di coordinamento con altri esoneri: l’esonero è compatibile con altri esoneri previsti dalla legislazione vigente. L’esonero spetta a condizione che ciascun lavoratore segua, nel periodo di durata del beneficio, un percorso di formazione/riqualificazione di almeno 200 ore complessive. A verificare l’esatta esecuzione degli impegni formativi è l’Ispettorato nazionale del lavoro. Con la stipula dell’accordo, il datore di lavoro si impegna infine a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni societarie straordinarie per almeno quarantotto mesi. È tuttavia ammessa l’interruzione dei rapporti di lavoro per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o per incentivo all’esodo, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori. Diversamente, l’azienda è passibile di sanzione pari al doppio dell’esonero contributivo fruito per i lavoratori interessati dalla violazione, a cui si aggiungono le ordinarie sanzioni civili. Uniemens, sezione PosContributiva

Dal mese di competenza di dicembre 2025, vale a dire dal mese successivo alla pubblicazione del messaggio n. 3344 del 2025, i datori di lavoro devono esporre l’esonero in < DenunciaIndividuale >, < DatiRetributivi >, elemento / < InfoAggcausaliContrib >, valorizzando nel < CodiceCausale > il nuovo valore “IN24”, avente il significato di “Incentivo imprese nuova costituzione articolo 4 ter DL 4/2024”. Nel DM2013 “VIRTUALE” sono riportati i codici di nuova istituzione “L631” “Conguaglio Incentivo imprese nuova costituzione articolo 4 ter DL 4/2024” e “L632” “Arretrati Incentivo imprese nuova costituzione articolo 4 ter DL 4/2024”. Il recupero degli arretrati è possibile nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.

Uniemens, sezione ListaPosPA

Dallo stesso mese di competenza (dicembre 2025), i datori di lavoro privati devono esporre nel flusso Uniemens sezione “ListaPosPA”, secondo le consuete modalità, l’elemento < Imponibile > e l’elemento < Contributo > della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese. Nell’elemento < CodiceRecupero > deve essere inserito il valore “71”, avente il significato di “Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale; articolo 4 ter DL 4/2024 convertito con modificazioni dalla Legge 15 marzo 2024, n. 28.”; Il recupero dei mesi pregressi è ammesso esclusivamente nelle competenze di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.

Uniemens, sezione PosAgri

Infine, per i datori di lavoro agricoli, l’Inps distingue tra: • i primi 24 mesi di esonero, per i quali in < AgevolazioneAgr > / < CodAgio > andrà inserito il codice agevolazione “2L”, che assume il significato di “Incentivo imprese nuova costituzione articolo 4 ter DL 4/2024 primi 24 mesi”. • gli ulteriori 12 mesi di esonero, per i quali in < AgevolazioneAgr > / < CodAgio > dovrà essere valorizzato il codice Agevolazione “3L”, che assume il significato di “Incentivo imprese nuova costituzione articolo 4 ter DL 4/2024 terzo anno”. • Per gli arretrati si dovrà utilizzare il codice agevolazione “4L” esclusivamente nella competenza di dicembre 2025, inviata entro il 28 febbraio 2026 (quarto periodo di trasmissione).

Gianluca Pillera

(Estratto da “Norme e tributi Plus Lavoro”, Il Sole 24 Ore, 10 novembre 2025, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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