La facoltà di rideterminare, tramite perizia di valutazione, il costo fiscale di terreni e partecipazioni è stato introdotto in modo stabile nel nostro ordinamento con la legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 30, Legge 207/2024). Il meccanismo previsto è quello di consentire entro il 30 novembre di ogni anno la rivalutazione di quote e terreni posseduti al 1° gennaio dell’anno stesso. Quindi, per l’anno 2025 è possibile rivalutare entro il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre è domenica) quote e terreni posseduti al 1° gennaio 2025. Per quanto attiene alle quote sociali, la procedura di rivalutazione impone, entro il 1° dicembre 2025, la redazione e il giuramento di perizia di stima da parte di un commercialista, esperto contabile o revisore legale, e il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% sul valore periziato. L’imposta sostitutiva può essere versata anche in tre rate annue con applicazione di interessi in misura del 3 per cento.

Motivazioni e rischi della rivalutazione

La scelta di rideterminare il costo della partecipazione è legata a una prospettiva di vendita. Infatti, per il calcolo delle plusvalenze, in base all’articolo 67 del Tuir, la rivalutazione consente di sostituire al costo storico della partecipazione il valore che deriva dalla perizia, considerato che questo sarà decisamente più vicino se non coincidente con il corrispettivo di vendita, così da far emergere al momento della cessione una plusvalenza più bassa se non pari a zero. È necessario soppesare bene la via della rivalutazione in caso di dubbi circa la vendita prevista, in quanto si tratta di una decisione non più revocabile. Infatti, una volta versata l’imposta sostitutiva o la relativa prima rata, la rivalutazione è perfezionata definitivamente, non essendo sufficiente il solo giuramento della perizia, e da questo momento non è più possibile alcun ripensamento. Il contribuente non ha diritto al rimborso dell’imposta pagata ed è tenuto, in caso di rateizzazione, a effettuare i versamenti successivi anche se poi in fase di calcolo delle plusvalenze effettivamente realizzate non tenga conto del valore rideterminato (circolari 35/E/2004, 1/E/2021 e 16/E/2023; Cassazione, sentenze 28850 del 17 ottobre 2023, 26186 del 6 settembre 2022 e ordinanza 5981 del 12 marzo 2018). Se il contribuente omette il pagamento delle rate successive alla prima, l’Agenzia provvede a iscrivere a ruolo gli importi non versati e ad irrogare la sanzione di omesso versamento, pari – per le violazioni contestate a decorrere dal 1° settembre 2024 – al 25% della maggiore imposta non versata (fino al 31 agosto 2024 la sanzione per omesso versamento era pari al 30 per cento). Restando in tema di ripensamenti, è invece possibile ricorrere alla rivalutazione anche in caso di cessioni quote già perfezionate, a condizione che si tratti di quote possedute al 1° gennaio 2025 e che venga applicato il regime dichiarativo.

Calcolo di convenienza dell’operazione

L’imposta sostitutiva da versare entro il 1° dicembre prossimo ammonta al 18% del valore rivalutato ed è quindi la più alta di sempre. Infatti, si è passati da un’imposta del 4% (2% per partecipazioni non qualificate) valida fino al 2014, a quella del 16% nel 2023 e 2024, per poi giungere appunto, con aumenti graduali, all’attuale imposta del 18 per cento. Prima di scegliere di rivalutare è quindi necessario un attento calcolo di convenienza, considerato che la plusvalenza sconta l’imposta del 26 per cento. Se quindi il costo della partecipazione è almeno pari al 30,77% del corrispettivo, la rivalutazione non è conveniente, in quanto l’imposta del 26% sulla plusvalenza è inferiore all’imposta del 18% applicata sull’intero corrispettivo. È quindi consigliabile verificare puntualmente il costo fiscalmente rilevante della quota, tenendo conto che, in caso di acquisizione per successione, esso coincide con il valore inserito in dichiarazione di successione e, in caso di donazione, con il costo in capo al donante, compreso quello rideterminato, incrementato dell’eventuale imposta di donazione a carico del donatario, senza che rilevi l’importo indicato in donazione. Sempre ai fini dei calcoli di convenienza va tenuto presente che la rideterminazione di valore non può essere utilizzata in caso di recesso tipico, con liquidazione della quota da parte della società (risposta a interpello 242/2020).

Modifiche successive al valore rivalutato

È possibile effettuare una nuova rivalutazione dell’intera partecipazione posseduta, scorporando o chiedendo a rimborso l’imposta sostitutiva già versata, fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la nuova rivalutazione. Lo scorporo o rimborso è possibile solo se la precedente rivalutazione è stata effettuata dallo stesso soggetto che procede alla nuova rideterminazione e non anche se, invece, è avvenuta da parte del donante o del de cuius che hanno trasmesso la quota. Un caso particolare è poi quello della rivalutazione parziale, la quale è ammessa ma tenendo conto che diventa poi impossibile rivalutare il residuo pacchetto di quote poiché, per effetto del meccanismo Lifo (last in, first out) in regime dichiarativo, vanno rivalutate le quote di più recente acquisizione e quindi quelle già rivalutate.

Cristina Odorizzi

(Estratto da “Norme e tributi Plus Fisco”, Il Sole 24 Ore, 3 novembre 2025, in collaborazione con L’Unione Sarda)

© Riproduzione riservata