Imprese non edili che svolgono attività in cantiere: per loro, quando effettuano lavori edili, è obbligatorio il Durc di congruità, ma non l’iscrizione in Cassa edile.

Il principio, dal grande impatto pratico, è stato affermato dall’interpello n. 4/2025 del Ministero del Lavoro. La questione nasce da una richiesta dell’Anie, la federazione delle imprese elettrotecniche ed elettroniche, che chiedeva chiarimenti sulla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il Durc di congruità. Il cuore del problema è questo: se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il Ccnl Edilizia, restando escluse da tale obbligo «quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico». Il problema riguarda, ad esempio, il settore dell’impiantistica, molto presente nei cantieri. Il Ministero del Lavoro risponde che «le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del Durc di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa». Per le imprese che svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile, invece, «è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del Durc di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa». Quindi, queste imprese non devono iscriversi alla Cassa, ma devono pagare gli «eventuali costi del servizio».

Il motivo è che i due ambiti (Ccnl e congruità) hanno un perimetro diverso. La verifica della congruità è circoscritta «nell’ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica». L’iscrizione alla Cassa edile, invece, «risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata».

L’applicazione pratica di questi principi porta però dei problemi, come sottolinea la presidente di Ance - Associazione Nazionale Costruttori Edili - Federica Brancaccio: «Stiamo approfondendo i contenuti dell’interpello. La normativa, come correttamente rilevato, non richiede alcuna iscrizione alle Casse edili per le imprese che svolgono attività diversa da quella edile. Ma se lavori edili ci sono e ne deve essere attestata la congruità, sulla base delle percentuali indicate nella relativa tabella, è inevitabile che gli operai che svolgono detti lavori risultino in Cassa, altrimenti non sarebbe possibile attestarne la congruità».

Giuseppe Latour

(Estratto da “Norme e tributi Plus Enti Locali & Edilizia”, Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2025, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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