I terreni edificabili, se posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, sono esenti dall’Imu. La prova della qualifica di coltivatore diretto è data dall’iscrizione alla previdenza agricola e dalla percezione dei contributi Pac.

Questi sono i principi sanciti dalla decisione della Cgt di primo grado di Pavia con la sentenza n. 269/2/2025 del 28 luglio scorso (giudice monocratico Bocchiola). Il contribuente impugna il provvedimento di diniego dell’autotutela, l’atto di pignoramento presso terzi e l’iscrizione del fermo amministrativo aventi ad oggetto l’omesso versamento Imu, emessi dal concessionario. L’interessato, in particolare, eccepisce l’errore sul presupposto d’imposta perché, essendo coltivatore diretto, ha diritto all’esenzione dall’Imu; inoltre, rileva che l’atto di pignoramento presso terzi rappresenta il primo atto con cui ha avuto conoscenza degli atti presupposti perché la loro notifica era irrituale. Infine, ha allegato il fatto che, a partire dall’anno successivo a quello accertato, il Comune non ha più richiesto il pagamento dell’Imu.

La Cgt di Pavia accoglie il ricorso. Dopo aver rilevato la tempestività dell’impugnazione, esamina la questione relativa all’asserita notifica. I giudici ritengono che la notifica non si sia perfezionata in quanto il concessionario non ha prodotto in giudizio copia della documentazione comprovante l’invio delle comunicazioni di avvenuta notifica (Can) e di avvenuto deposito (Cad). Nel merito, la Cgt ritiene che, in base agli articoli 1, comma 758, legge 160/2019, articolo 1 del Dlgs 99/2004 e articolo 1, comma 13 della legge 208/2015, sono esenti dal pagamento Imu i terreni, anche edificabili, se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali che risultino iscritti alla previdenza agricola. Nel caso concreto, il contribuente ha documentato l’iscrizione nella previdenza agricola e ha prodotto documentazione relativa all’incasso dei contributi Pac, destinati ai soggetti che posseggono i requisiti dell’impresa agricola.

Secondo il giudice, nonostante il Comune non si fosse costituito in giudizio, ma probabilmente a seguito della costituzione del concessionario, il fatto allegato dal contribuente della mancata richiesta di pagamento dell’Imu con decorrenza dall’anno successivo a quello accertato, costituisce un fatto concludente che sottende la volontà di rinunciare alla pretesa.

La decisione, per quanto riguarda la irritualità della notifica e, nel merito, il diritto all’esenzione spettante all’imprenditore agricolo per il terreno a conduzione diretta, anche se di natura edificabile, si pone in linea con il consolidato orientamento di legittimità (si vedano sul tema della le pronunce di Cassazione 4867/2024, 2868/2017 e sull’esenzione Imu la n. 15314/2021).

Lorena di Fiore

(Estratto da “Norme e tributi Plus Fisco”, Il Sole 24 Ore, 10 novembre 2025, in collaborazione con L’Unione Sarda)

© Riproduzione riservata