Nei Tribunali sardi c’è in corso un “riconteggio” dei voti? «Non è quello che sta accadendo». Sono avvocati “di parte”, nel senso che entrambi, padre e figlia, militano nelle file del centrosinistra e a Cagliari ha seduto, luim  e siede, lei,  sui banchi del centrosinistra. Ma Giuseppe e Giulia Andreozzi indossano la toga  e vivono di diritto amministrativo. Quindi il loro è un parere tecnico specializzato. Che arriva a fare un po’ di chiarezza sull’esito delle elezioni regionali in Sardegna. La conclusione è: «La strada per ottenere una sorta di “riconteggio dei voti” è certamente molto ripida e appare assai azzardata». Un’affermazione che arriva al termine di un discorso articolato, che spiega cosa stia accadendo in queste ore e quanto sia complesso anche solo presentare un eventuale ricorso davanti al Tar. 

Ecco il testo

«In questi giorni si rincorrono le voci su un possibile ribaltone del risultato elettorale a seguito di riconteggio dei voti in corso nei Tribunali e nella Corte d'Appello.

Non è quello che sta accadendo. I tribunali entro 24 ore scrutinano le sezioni che non erano riuscite a concludere le operazioni in tempo utile (si tratta di 22 sezioni), successivamente controllano le schede contestate (si tratta di poche decine di schede in ogni collegio), per poi procedere alla verifica dei verbali delle sezioni, in caso di errori nel riportare i dati da un verbale all'altro o nell'incolonnare le cifre. Non vengono invece controllate le schede nulle. La Corte d'Appello procede poi alla proclamazione degli eletti. Tutto qui.

Chi voglia poi contestare l'esito delle elezioni deve necessariamente rivolgersi al giudice amministrativo (TAR) entro 30 giorni dalla proclamazione, i cui margini sono però molto stretti.

Facciamo chiarezza, quindi: in Italia non esiste un diritto generalizzato al riconteggio dei voti di un’elezione amministrativa.

La giurisprudenza amministrativa è infatti assolutamente costante nel senso che chi ha interesse al ricorso, anche un semplice elettore, deve proporre ricorso al Tribunale amministrativo nel quale avrà l’onere di indicare la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede che intende contestare e le sezioni cui si riferiscono le specifiche censure mosse.

In particolare si è detto: “è necessario e sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l'atto introduttivo indichi, non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono, mentre sono inammissibili azioni esplorative volte al mero riesame delle operazioni svolte” (Cons. St., sez. II, n. 3483 del 4.5.2022).

“Anche una denuncia estremamente circostanziata dell'irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni della parte ricorrente; un motivo anche strutturato in termini specifici può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come esplorativo. E' onere di chi agisce in giudizio avverso gli atti elettorali non solo formulare motivi specifici, indicando le circostanze concrete, il numero delle schede e delle sezioni di riferimento, la natura dei vizi denunziati, ma anche allegare in che modo tali presunti irregolarità, alterando la manifestazione del voto, comportino l'illegittimità del risultato proclamato e l'ottenimento di quello auspicato” ( Cons. St., sez. II, n. 3722 dell’11.5.2022).

“Non sono ammissibili ricorsi ‘esplorativi’, con ciò intendendosi quei gravami proposti sulla scorta di meri sospetti di irregolarità commesse durante le operazioni elettorali circa il conteggio o l'attribuzione dei voti, sospetti in ordine ai quali il ricorrente non è in grado di produrre alcun attendibile principio di prova, seppure attenuato e per trovare conferma ai quali egli si proponga di conseguire l’inammissibile risultato di pervenire ad un complessivo riesame del voto in sede contenziosa” (cfr. Cons. St., sez. II, n. 5428 del 19.7.2022; Cons. St., sez. V, n. 610 dell’11.2.2016; Cons. St., sez. V, n. 5653 dell’11.12.2015).

Resta poi inteso che chi dovesse proporre un ricorso volto a contestare il complessivo risultato dovrà instaurare il giudizio dimostrando che i casi di errata attribuzione di voto da lui indicati comporterebbero un effettivo mutamento del risultato finale e coinvolgere nel relativo giudizio tutti i soggetti, liste elettorali e candidati i quali potrebbero subire pregiudizio in caso di accoglimento del ricorso. Questi soggetti potrebbero, a loro volta, costituirsi nel relativo giudizio con possibilità di proporre un “ricorso incidentale” per far valere eventuali, specifici vizi nei voti attribuiti alle liste e alle coalizioni contrapposte.

La strada per ottenere una sorta di “riconteggio dei voti” è certamente molto ripida e appare assai azzardata». 

(Unioneonline/E.Fr.)

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