Quei duecentomila cittadini sardi che, qualche anno fa, firmarono il progetto di legge di iniziativa popolare per prevedere l’insularità in costituzione, possono oggi esultare e inorgoglirsi. È stata votata in via definitiva, e nonostante le Camere sciolte, la riforma dell’art. 119 della costituzione, che aggiunge il seguente comma: “La Repubblica riconosce la peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”.

È un ritorno allo spirito della costituzione: infatti, prima della riforma del titolo quinto, prescriveva la “valorizzazione delle isole”, poi scioccamente soppressa. Oggi abbiamo molto di più: la peculiarità delle isole e l’impegno costituzionale a rimuovere quegli svantaggi, che derivano dalla morfologia geografica dell’isola. Un impegno che il legislatore non può non mantenere.

Allora, quali azioni giuridiche potranno essere portate avanti per dare attuazione alla nuova disposizione costituzionale, per evitare il rischio che la norma rimanga lettera morta?

Specie nella ipotesi dell’inerzia del legislatore, che non provvede a legiferare tenendo conto di dovere promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità. Vi è un obbligo costituzionale, da parte della Repubblica, per il tramite dei suoi organi legislativi, di riconoscere le peculiarità delle isole e, di conseguenza, farsi carico, attraverso norme promozionali, di emanare leggi che non solo rimuovano gli svantaggi ma, altresì, valorizzino la insularità, da intendersi non tanto e non solo come territorio geograficamente delineato e svantaggiato ma anche come elemento identitario dell’essere isolani. Il che vuol dire, quindi, sia interventi a carattere economico-finanziario, al fine di supportare i deficit derivanti dall’essere territorio distante dalla penisola (per esempio: trasporti, ambiente etc.) sia interventi di natura sociale, come i livelli adeguati di prestazione in ambito sanitario e dell’istruzione, volti a garantire l’eguaglianza rispetto agli abitanti della Penisola.

Qualora il legislatore si mostrasse inattivo, ovvero approvasse leggi che non tenessero conto della insularità, come per esempio nella legge annuale di stabilità, le Regioni-isole e così pure quelle Regioni che hanno isole (p.es. la Toscana), potrebbero impugnare le leggi in via diretta alla Corte costituzionale, chiedendo di dichiararne la illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 119 cost., nella parte in cui prevede e prescrive il riconoscimento delle isole e l’obbligo di rimozione degli svantaggi derivanti dall’insularità. 

Lo scopo promozionale della nuova norma costituzionale è quello di produrre leggi nazionali e regionali volte a favorire le isole e rimuovere gli svantaggi che ne derivano. Si verrebbe così a prefigurare un “diritto costituzionale all'insularità”, che comporterebbe una tutela specifica in favore dei territori isolani e dei suoi abitanti.

L’art. 119 cost., così come novellato dal legislatore costituzionale con la previsione dell’insularità, non andrebbe inteso come una sorta di norma programmatica ma piuttosto di norma cogente applicabile direttamente ovvero attraverso la legislazione e l’amministrazione. Andrebbe pertanto attuato al pari dell’art. 3 cost comma 1, la cd. eguaglianza sostanziale, il quale impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana. Anche nel caso della insularità viene adoperata la una formulazione simile nella letteralità e nel contenuto, concependola, pertanto, quale declinazione applicativa del principio di eguaglianza ex art. 3 cost. Ciò comporta che è fatto obbligo al legislatore di dare attuazione a quanto previsto all’art. 119 cost, attraverso l’approvazione di norme promozionali che rimuovano gli svantaggi derivanti dall’insularità. Allo stesso compito è dedicato il legislatore regionale.

Il riconoscimento del “diritto costituzionale all’insularità” è la chiave di volta per leggere, interpretare e applicare, in forma espansiva, il nuovo dettato costituzionale di cui all’articolo 119 cost. riformulato.

Insomma, alla Camera si è scritta una pagina storica per il costituzionalismo della valorizzazione territoriale. La Sardegna deve essere fiera.

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini – Costituzionalista

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