Decadenza, ecco il ricorso: le contestazioni degli avvocati di Todde, al via la battaglia legale
Chiesta anche la sospensiva delle sanzioni: a rischio la legislatura. Ieri intanto un vertice ristretto tra la presidente e il PdPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il primo responso del tribunale ordinario non dovrebbe tardare ad arrivare. Allegata al ricorso depositato ieri pomeriggio dagli avvocati di Alessandra Todde, c’è infatti anche la richiesta di sospensiva degli effetti dell’ordinanza ingiunzione che determina una sanzione di 40mila euro a carico della presidente della Regione e chiede al Consiglio regionale l’adozione del provvedimento di decadenza della stessa governatrice per irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali.
L’opposizione all’ordinanza del Collegio elettorale di garanzia presso la Corte d’Appello di Cagliari, presieduto da Gemma Cucca, è firmata da Stefano e Benedetto Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto. Gli avvocati sardi di Todde avevano tempo fino al 3 febbraio per il deposito, e ieri hanno provveduto per via telematica, ma nei prossimi sei giorni potrebbero anche chiedere di integrare le oltre trenta pagine scritte al termine di un confronto serrato, durato quasi un mese, anche con gli avvocati romani del M5S e con gli stessi vertici politici del Campo largo.
Le novità
Le ragioni dei ricorrenti erano note solo in parte. Da una parte, viene spiegata la tesi di fondo che gli avvocati avevano già svelato nei giorni scorsi. E cioè che «risultano non configurabili entrambe le fattispecie tassativamente previste dalla legge come causa possibile di decadenza». Infatti, sostengono, «lo stesso Collegio ha espressamente escluso la prima ipotesi di decadenza, riconoscendo che non vi era stata alcuna mancata presentazione del rendiconto».
In secondo luogo, sempre il Collegio ha affermato «che non poteva considerarsi sussistente la distinta ipotesi del superamento del tetto massimo di spese, ritenuto inapplicabile alla presidente della Regione».
Né, «il comma 7 dell’articolo 15 della legge 515/93 può configurare una ulteriore causa di decadenza generica e non tassativa, così come, con inammissibile interpretazione, ha ipotizzato il collegio sommando marginali violazioni formali, nessuna di esse comportante la decadenza».
Al di là di questo, il ricorso conterrebbe un altro elemento. Nell’ordinanza ingiunzione, sostengono gli avvocati, sono comprese anche contestazioni sulle quali il Collegio non ha mai chiesto chiarimenti precedenti.
Roberto Murgia/Francesco Pinna