Autonomia differenziata e corte costituzionale: questione referendum abrogativo
Dopo il pronunciamento della Consulta il nodo referendum, che potrebbe esserci o non esserci o addirittura essere proposto solo in partePer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Corte Costituzionale, con la decisione assunta in merito ai Ricorsi depositati in materia di autonomia differenziata, sembra aver messo d’accordo tutti, tanto i Partiti di Maggioranza quanto i Partiti di Opposizione, i quali tutti, nelle rispettive posizioni, sono apparsi rivendicare la loro vittoria, per così dire. Insomma: ad ognuno la sua vittoria. E probabilmente non poteva che essere così. Dicendolo più chiaramente, la Corte Costituzionale ha da ultimo ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge numero 86 del 2024 sull’autonomia differenziata delle regioni a Statuto Ordinarie, ma ha contestualmente ritenuto illegittime talune specifiche disposizioni di essa.
Se si volesse allora discutere sul significato della pronuncia della Consulta, riconducendolo ad una considerazione di massima, probabilmente si potrebbe dire che la stessa parrebbe esprimere la prevalenza di un principio basilare, ossia quello cosiddetto solidaristico, su altro principio, quello cosiddetto competitivo, siccome deve essere pur sempre il principio costituzionale di sussidiarietà a disciplinare la distribuzione delle funzioni tra Stato e Regioni. La attribuzione alle Regioni a Statuto Ordinario di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve essere correttamente applicata, sul piano interpretativo e contingente, nel contesto dell’impianto normativo italiano. Ebbene. In buona sostanza, al di là ed oltre le ragioni fatte valere dalle parti contrapposte, espresse, per un verso, nel corpo dei Ricorsi presentati da Sardegna, Toscana, Puglia e Campania, e negli atti di intervento di Lombardia, Veneto e Piemonte, la Corte Costituzionale, nel ravvisare l’incostituzionalità di talune parti della legge Calderoli, non ha mancato di sottolineare taluni punti basilari, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: intanto, quello per cui la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba rinvenire il suo fondamento giustificante in relazione alla singola regione, in forza del ridetto principio di sussidiarietà; quindi, quello per cui, le regioni a Statuto Speciale, per poter ottenere forme più consistenti di autonomia, possono ricorrere alle procedure già previste dai rispettivi Statuti Speciali senza che sul punto trovino estensione per esse le previsioni della legge n. 86 del 2024; infine, quello per cui deve sussistere la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, della partecipazione agli obiettivi di finanza pubblica, restandone indebolito, in caso contrario, il vincolo di solidarietà e l’unità della Repubblica.
Il nodo ancora da sciogliere sembrerebbe piuttosto concernere la sorte del referendum abrogativo all’indomani, appunto, della pronuncia della Corte Costituzionale, siccome non parrebbe ad oggi apparire chiaro se lo stesso possa ancora avere un suo significato pregnante, oppure possa restarne travolto siccome svuotato della sua consistenza significante. Che dire: forse sì, forse no. Il fondamento del Referendum Abrogativo della Legge numero 86 del 2024 promosso dalle Opposizioni, finalizzato alla conservazione dell’unità del Paese, sembrerebbe rinvenire la sua ragion d’essere in una considerazione di fondo, ossia quella per cui la proposizione di differenti livelli di autonomia tra le Regioni a Statuto Ordinario, potrebbe recare pregiudizio tanto alle Regioni del Sud quanto a quelle del Nord, andando ad incidere sui livelli di istruzione e sulla sanità pubblica. Sicché, ad oggi, potrebbe riuscire alquanto complesso sostenere che la sola decisione della Corte Costituzionale possa scongiurare quel Referendum, perlomeno fin tanto che il Parlamento non faccia proprie le indicazioni della Consulta provvedendo a colmare (ove davvero si riesca a farlo ed a farlo nel breve termine senza incorrere in altre e differenti questioni di incostituzionalità) i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle Regioni ricorrenti. Frattanto, non resta che attendere la lettura delle motivazioni poste a sostegno della decisione della Corte Costituzionale, le quali saranno fondamentali a portare la massima chiarezza sulla questione.
Giuseppina Di Salvatore – Avvocato, Nuoro