Roberto Massazza deve essere reintegrato nel suo ruolo di direttore sanitario della Asl di Cagliari. Non solo: l’azienda sanitaria deve risarcirlo. 

La revoca dell’incarico del marzo 2026 è illegittima: lo ha stabilito il giudice del lavoro che ha accolto il ricorso presentato per Massazza dall’avvocato Matilde Mura e raso al suolo le decisioni assunte dall’attuale manager Aldo Atzori, che nel ruolo di direttore sanitario aveva chiamato Alessandro Coni. 

Il pasticcio viene da lontano e si innesta sulla dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale che aveva portato al commissariamento delle Asl della Sardegna.  

Massazza aveva firmato un contratto quinquennale nell’ottobre del 2022. Quindi avrebbe dovuto mantenere l’incarico fino allo stesso mese del 2027. L’esecutivo guidato da Alessandra Todde nel frattempo aveva varato una pseudoriforma del sistema sanitario sardo che aveva come obiettivo la sostituzione dei vertici delle aziende. Con il commissariamento della Asl 8 Massazza era rimasto al suo posto. Ma quando Atzori è stato nominato direttore generale, a marzo aveva deliberato che il nuovo direttore sanitario sarebbe dovuto essere Coni. 

Per il giudice Andrea Bernardino, che ha deciso sul ricorso, il pastrocchio dello spoils system non poteva annullare la validità del primo contratto che legava Massazza alla Asl.   «Deve ritenersi corretta la tesi sostenuta nel ricorso», si legge nel dispositivo, «secondo la quale il primo rapporto contrattuale (quello del 2022, ndr) non si è esaurito (...).  Una volta caducati gli effetti dello spoils system previsto dalla disposizione incostituzionale, il primo contratto in essere tra il ricorrente e l’Asl 8 mantiene ferma la sua efficacia». Anche la delibera di nomina del successore Coni deve essere dichiarata illegittima, secondo il giudice del lavoro. «In primo luogo essa è stata adottata in base all’assunto, errato, secondo il quale occorresse provvedere alla nomina di un direttore sanitario, laddove, come già osservato, era ancora valido ed efficace il primo incarico contrattuale in essere con il ricorrente». In secondo luogo «deve escludersi che, per effetto della nomina di un nuovo direttore siano intervenuti la revoca implicita o lo scioglimento automatico del contratto del precedente direttore sanitario in carica, ovvero il ricorrente».

La sentenza stabilisce che  «il direttore generale ha il potere di emettere un provvedimento motivato di decadenza o risoluzione dell’incarico conferito al direttore sanitario solo in presenza di una valutazione negativa dei risultati delle prestazioni rese e delle competenze esercitate in concreto nella gestione dei servizi affidati, consentendo a quest’ultimo di far valere le proprie ragioni». E non è il caso di Massazza. 

La sentenza ha anche stabilito che la Asl dovrà versare a Massazza 5.867,96 netti: ossia la differenza tra quanto ha percepito grazie  al suo lavoro al Brotzu, dove era tornato, e quanto avrebbe incassato se fosse rimasto al suo posto che gli è stato illegittimamente tolto. 

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