Il sistema di retribuzione tramite voucher resta al centro del dibattito politico.

Mentre continuano a registrarsi episodi di abusi e truffe, sul tema è intervenuto il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, affermando che i buoni dovrebbero essere "usati dalle famiglie per i piccoli lavori e non dalle imprese, che hanno i contratti". Una proposta che sarà ufficialmente discussa nei prossimi giorni e potrebbe "disinnescare" il voto referendario promosso dalla Cgil.

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Attualmente la normativa sul lavoro accessorio e l'utilizzo dei voucher si applica in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di lavoratori.

Sono però previste alcune eccezioni per il settore agricolo, dove è certo molto sentita – in virtù delle particolari esigenze – la necessità di manodopera "esterna" e per periodi di tempo ridotti. Ecco quali sono le regole.

LAVORATORI COINVOLTI - Nel caso di attività agricole stagionali, possono fornire prestazioni lavorative di natura occasionale soltanto specifiche figure: vale a dire i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età, se iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi all'università.

Gli studenti hanno a disposizione i periodi di vacanza (natalizi, pasquali ed estivi) e in generale possono essere impiegati il sabato e la domenica. Mentre gli universitari under 25 possono svolgere lavoro occasionale in ogni fase dell'anno.

Le aziende con un volume d'affari inferiore a 7mila euro possono invece impiegare qualsiasi soggetto per qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale, purché l'anno precedente il soggetto stesso non sia stato iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

IMPORTO ORARIO - Altra distinzione riguarda il valore nominale del singolo voucher, che nel settore agricolo non è fissato in 10 euro ma è pari all'importo della retribuzione oraria della prestazione di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

QUALI DATI INVIARE - Le modalità di comunicazione, riviste dal decreto correttivo del Jobs Act (Dlgs 185/2016), per i committenti agricoli sono in parte diverse. Gli imprenditori devono infatti comunicare almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione – tramite email (visto che il canale sms non è ancora attivato) – i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione (ma non l'ora di inizio e fine), con un arco temporale fino a tre giorni.

Anche nel caso di cambio del nominativo del lavoratore o del luogo della prestazione, la variazione va comunicata 60 minuti prima. Ma nell'ipotesi in cui sia impossibile eseguire la prestazione (ad esempio, per intemperie o assenza del lavoratore), le modifiche devono essere inviate entro la giornata, visto che non c'è obbligo di indicare gli orari.

COMUNICAZIONE E SANZIONI - Bisogna però innanzitutto procedere alla registrazione del committente e del lavoratore all'Inps, perché solo dopo questo passaggio è possibile acquistare i voucher. Se non si rispetta l'iter con l'Inps e si omette la comunicazione, viene applicata la maxi-sanzione per lavoro nero. Se invece, eseguite le procedure Inps, a mancare (o ritardare) è soltanto la comunicazione all'Ispettorato del lavoro, si applica la sanzione da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore omesso.

IL CUMULO PER I DISOCCUPATI - Un ultimo chiarimento concerne i lavoratori che percepiscono un'indennità di disoccupazione agricola: in questo caso, il reddito da lavoro accessorio svolto nell'anno di riferimento della prestazione può essere sì cumulato con l'indennità, ma soltanto entro il limite massimo annuo di 3mila euro netti di compenso, rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat.
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