“L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alla società Abbanoa S.p.A., gestore del servizio idrico integrato per la Regione Sardegna, una sanzione di 5 milioni di euro e all’Ente Acquedotti Siciliani in L.C.A., già gestore del servizio idrico integrato in alcuni comuni della Regione Siciliana, una sanzione di 500 mila euro”.

Lo comunica la stessa Agcom, in una nota, dove si legge: “Dal 1° gennaio 2020 la disciplina della prescrizione biennale (o prescrizione breve), introdotta dalla legge di Bilancio 2018 e modificata con la legge di Bilancio 2020, si applica anche ai servizi idrici. Da questa data, dunque, i consumatori possono eccepire la prescrizione per importi riferiti a consumi risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della bolletta e i gestori devono evidenziare, in fattura o in documento allegato, la presenza di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni prima, differenziandoli dalle altre voci, secondo le specifiche modalità previste dalla regolazione”.

“Dai procedimenti svolti dall’Autorità – prosegue Agcom – è emerso, invece, che Abbanoa ed E.A.S. hanno disatteso, nell’emettere fatture e solleciti di pagamento, gli obblighi informativi prescritti in capo ai Gestori idrici verso l’utenza in tema di prescrizione biennale; inoltre, hanno sistematicamente rigettato l’eccezione di prescrizione in merito agli addebiti fatturati dopo il 1° gennaio 2020 e relativi a consumi idrici risalenti ad oltre due anni prima dalla fattura medesima”.

“L’Antitrust ha accertato che questi comportamenti integrano una pratica commerciale scorretta in quanto contrari alla diligenza professionale e idonei a falsare in misura apprezzabile la condotta del consumatore in relazione, peraltro, ad un servizio di interesse primario. Per i due gestori sono state accertate diverse condotte e differenti situazioni economiche che hanno determinato una rilevante differenza tra le sanzioni comminate”.

“In particolare – conclude l’Autorità - per Abbanoa sono stati riscontrati vari profili di illiceità, connotati da un significativo grado di offensività in ragione del mancato rispetto e/o per ostacolo all’esercizio dei principali diritti dei consumatori. Per questo motivo l’Autorità ha ritenuto di irrogare ad Abbanoa il massimo della sanzione prevista dal Codice del Consumo”.

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