Se l'utente di un contratto prepagato esaurisce il proprio credito e non effettua una ricarica utile al rinnovo dell'offerta, gli operatori non bloccano più il traffico in uscita ma lo rendono disponibile pur in assenza di una volontà espressa dall'utente medesimo, addebitando un costo aggiuntivo ai clienti che, anche inconsapevolmente o involontariamente, fruiscono dei servizi voce, SMS e dati.

Il costo del traffico erogato viene poi detratto dalla successiva ricarica.

Questo il contenuto della modifica contrattuale che il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto in contrasto con la normativa di settore, comminando 696 mila euro di multa ciascuno alle società Tim, Vodafone e Wind Tre.

L'Autorità ha ritenuto che la condotta degli operatori non possa configurarsi come semplice esercizio dello jus variandi per il quale, in applicazione dell'art. 70, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, non è necessaria l'accettazione da parte degli utenti essendo sufficiente la garanzia di un diritto di recesso dal contratto senza costi.

Come verificato dall'Autorità nel corso di un'istruttoria avviata lo scorso mese di luglio, gli operatori non si sono limitati, infatti, a modificare le originarie condizioni del contratto prepagato sottoscritto, ma vi hanno inserito un quid novi che, in quanto tale, doveva essere accettato dagli utenti.

La condotta menzionata è risultata inoltre in contrasto con quanto previsto dalla delibera n. 326/10/CONS, che obbliga gli operatori a far cessare immediatamente la connessione dati nel caso in cui il credito disponibile sia completamente esaurito e a riattivarla soltanto dopo aver ricevuto un'espressa manifestazione di volontà da parte dei clienti.

(Unioneonline/F)
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