Le nuove concessioni balneari avranno durata dai 5 ai 20 anni. È quanto prevede una bozza del bando tipo nazionale, ancora passibile di aggiustamenti, che il ministero delle Infrastrutture ha presentato alla Conferenza unificata.

Nel documento messo a punto dal ministero ci sono i criteri che gli enti concedenti – Province, Comuni, Regioni – devono rispettare nella pubblicazione del bando, al fine di «promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali».

A partire dalla durata della concessione, da un minimo di cinque a un massimo di venti anni.

Dopo numerosi rinvii arriva dunque l’applicazione della direttiva Bolkestein. Tutte le concessioni vanno riassegnate tramite gare pubbliche entro il 30 settembre 2027. Almeno sei mesi prima e comunque non oltre il 30 giugno, gli enti appaltanti dovranno pubblicare i bandi.

Andrà garantita la continuità dei servizi durante le gare e i titoli in essere continueranno ad avere efficacia fino al subentro effettivo del nuovo concessionario.

Il bando dovrà indicare oggetto e finalità della concessione, può riguardare infatti stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione, spiagge libere attrezzate o aree per le attività sportive. Non è vincolato all’estensione delle concessioni attualmente esistenti e può anche riunire più concessioni in uno stesso lotto. Sono previsti limiti alla concentrazione delle licenze, lo stesso soggetto può partecipare solo a un numero limitato di bandi.

Chi partecipa dovrà rispettare dei requisiti come la solidità finanziaria attestata da una banca e l’aver esercitato per un certo numero di anni un’attività turistica o ricreativa simile a quella oggetto della concessione. Nel testo ci sono inoltre i servizi e le caratteristiche obbligatorie per gli stabilimenti, come la presenza di bagno e doccia per disabili e percorsi pedonali.

Quanto al canone che il concessionario dovrà corrispondere allo Stato, è variabile: in ogni singolo bando va quantificato tenendo conto della superficie e del valore turistico dell’area. Sarà comunque da intendersi come provvisorio, perché può essere soggetto ad adeguamenti Istat e altre modifiche.

Il testo, infine, disciplina gli indennizzi per il concessionario uscente, che saranno a carico dei subentranti.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di rapporto qualità-prezzo.

(Unioneonline)

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