L’Inps, con il messaggio 1315/2026 del 17 aprile, comunica la revisione dei codici utilizzabili nell’elemento < Tipo ditta 2 > (TD2) al fine di semplificare gli adempimenti di natura previdenziale e contributiva. L’istituto ricorda che il sistema previdenziale agricolo individua come regime generale quello disciplinato dal regio decreto 1949/1940, il quale assegna all’Inps il compito di accertare e riscuotere la contribuzione dovuta dai datori di lavoro, ivi compresi i contributi dovuti all’Inail per la copertura contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Fanno eccezione le imprese cooperative e i loro consorzi (codici ditta “TD1” 03 e 18) i quali sono chiamati ad effettuare il pagamento direttamente all’istituto assicuratore e quindi ad essere in possesso di una apposita Pat. Con il messaggio 1315/2026 l’Inps annuncia la soppressione dei codici 19, 39, 40, 43 e 44, cioè di tutti quei codici caratterizzati dall’inquadramento dell’azienda nel settore extra-agricolo ai soli fini dei contributi Inail. A decorrere dal 1° maggio 2026 (secondo periodo di trasmissione del flusso del secondo trimestre 2026) non sarà quindi più consentito l’utilizzo di tali codici. Per quanto attiene i flussi Uniemens-PosAgri relativi a periodi pregressi dell’esercizio del secondo trimestre 2026 contenenti i codici soppressi, l’Inps provvederà alla tariffazione tenendo conto anche del contributo dovuto all’Inail.

Luca Vichi

(Estratto da “Norme & Tributi Plus Lavoro”, Il Sole 24 Ore, 20 aprile 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

© Riproduzione riservata