Dopo le varie risposte dell’agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale delle operazioni di compravendita dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi, il tema è ritornato di stretta at­tualità. Peraltro, la questione potreb­be presto essere affrontata anche a livello normativo, nell’ambito delle modifiche “correttive” ai vari decreti di riforma del Tuir.

L’attenzione si concentra, in partico­lare, sul differente inquadramento delle operazioni a seconda del sog­getto attivo che le ha effettuate. Si va dalla situazione più lineare (acquisto effettuato da privati, ai quali è assimi­latala società semplice) fino a quelle che vedono l’intervento di operatori economici via via più strutturati: pro­fessionisti e imprenditori individuali (eventualmente in regime sempli­ficato o forfettario), studi associati, società di persone, società di capitali.

È opportuno iniziare dalle operazioni che vedono come soggetti attivi con­tribuenti che svolgono attività pro­fessionale: non a caso, gli interpelli (da ultimo la risposta 48/2026 sugli effetti nell’ambito del concordato preventivo biennale) hanno riguarda­to atti di acquisto posti in essere da associazioni senza personalità giuri­dica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, comunemente note come «studi associati».

Questa considerazione, spesso obli­terata nel dibattito dottrinale, deve, secondo chi scrive, essere opportu­namente valorizzata a livello siste­matico, altrimenti si perde “il filo del discorso”. Professione e ambito privato

Relativamente ai professionisti (per le operazioni poste in essere da contribuenti diversi da quelli che dichiarano redditi di lavoro autonomo) ci sono due distinzioni che non vanno mai dimenticate: 1) quella tra crediti acquisiti come corrispettivo della propria prestazione professionale e crediti pervenuti diversamente;

2) quella tra bonus acquisitati in veste di «sogget­to privato» e bonus acquistati nell’ambito dell’atti­vità professionale.

La prima differenziazione è evidente: mentre un credito d’imposta ottenuto quale corrispettivo della propria attività professionale - ad esempio in «pagamento» di una fattura per aver rilascia­to il visto di conformità previsto dalla normativa specifica - costituisce per l’intero importo (tanto per il professionista singolo, quanto per lo stu­dio associato) un compenso, nel secondo caso il reddito effettivamente imponibile è determinato dall’eventuale differenziale tra costo di acquisto e componente positivo ottenuto dalla compensa­zione o dalla rivendita.

Nella prima ipotesi, secondo l’agenzia delle En­trate, il compenso deve considerarsi percepi­to alla data di emissione della fattura (circolare 23/E/2022 e risposta a interpello 243/2022): conclusione che andrebbe corretta, in quanto - come è noto - sino all’intervenuta acquisizione sulla piattaforma della comunicazione di sconto/ cessione nessun credito può essere considerato efficace nei confronti della stessa agenzia delle Entrate. Peraltro, eventuali differenziali negati­vi da rivendita «sotto costo» (o, aggiungiamo, da mancata compensazione nei termini) sono da considerarsi deducibili dal reddito professionale.

L’operazione di investimento

Le recenti risposte a interpello riguardano tutte l’altra fattispecie (ossia, essenzialmente, un’ope­razione di investimento a scopo finanziario) ed è qui che entra in gioco la seconda (fondamenta­le) distinzione. Anche se, a livello più teorico che pratico, uno studio associato potrebbe disporre di redditi extra-professionali, concretamente ogni attività è riconducibile all’attività «tipica», per cui si ragiona nell’ambito degli articoli del Tuir dedica­ti al reddito di lavoro autonomo.

In quest’ambito, la posizione delle Entrate che emerge dai vari interpelli è che:

l’operazione è irrilevante fiscalmente sino agli acquisti interventi nel 2023, mentre dal 2024 (in virtù del nuovo «principio di onnicomprensività) assume rilevanza;

in quest’ultimo caso, il costo di acquisto del bo­nus è deducibile al momento del sostenimento, mentre le varie quote utilizzate in compensazio­ne divengano a mano a mano imponibili all’atto dell’utilizzo.

Ma tale posizione appare inutilmente comples­sa, non tanto per il primo aspetto, quanto per il secondo, che dovrebbe concentrare la rilevanza reddituale sul differenziale più che sui singoli mo­vimenti patrimoniali (il credito da bonus non è un bene strumentale).

Quando, invece, l’operazione è posta in essere dal professionista singolo, ed egli decide di investire in qualità di «privato», non c’è principio di onni­comprensività che tenga: così come quando egli investe in un quadro da appendere nel salotto di casa o in un BTp Valore, gli eventuali relativi red­diti nulla hanno a che vedere con l’attività profes­sionale, rientrando (se del caso) in categorie red­dituali diverse dal reddito di lavoro autonomo.

E se il differenziale guadagnato dal «privato» in questa tipologia di operazioni non determina al­cun reddito imponibile (circolare 17/E/2023), allo­ra il discorso si chiude, senza necessità di ulteriori interventi normativi o interpretativi, se non mera­m0ente “didascalici” di ciò che, a livello di siste­ma, è già un dato di fatto.

Giorgio Gavelli

(Estratto da “Norme & Tributi Plus Fisco”, Il Sole 24 Ore, 9 marzo 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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