L'attuale sistema di attribuzione del cognome paterno ai figli "è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia", e di "una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna".

Lo sottolinea, riprendendo una sua pronuncia del 2006, la Consulta, nell'ordinanza con cui ha sollevato davanti a sé stessa la questione sulla legittimità costituzionale dell'articolo 262 del Codice civile, che stabilisce come regola l'assegnazione ai figli del solo cognome paterno.

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Bolzano, che chiedeva di dichiarare incostituzionale la norma là dove non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece di quello paterno.

Nell'ordinanza, la Corte ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza per ricordare che - al di là di come sono poste le questioni di legittimità costituzionale - ciò "non può impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite".

A sostegno della decisione di autorimessione della questione di legittimità, la Corte ha poi osservato che, qualora venisse accolta la prospettazione del Tribunale di Bolzano, in tutti i casi in cui manchi l'accordo dovrebbe essere ribadita la regola che impone l'acquisizione del solo cognome paterno. E poiché si tratta dei casi verosimilmente più frequenti, verrebbe a essere così riconfermata la prevalenza del patronimico, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell'uguaglianza è stata riconosciuta, ormai da tempo, dalla stessa Corte, che ha più volte invitato il legislatore a intervenire.

Nonostante siano legittimamente prospettabili soluzioni normative differenziate e permanga conseguentemente la discrezionalità del legislatore, la Corte ha ritenuto la necessità di sollevare - in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU - la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui, in mancanza di accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.

(Unioneonline/F)
© Riproduzione riservata