Per tre articoli della riforma sanitaria della Sardegna, approvata lo scorso anno a settembre e impugnati nel dicembre 2020 dal governo, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità.

I primi due (il comma 2 dell'11 e il comma 1 del 13) riguardano la costituzione di un elenco regionale di idonei alla carica di direttori generali, il terzo (il 47, comma 9) è relativo alla scelta dei commissari straordinari in applicazione di una legge concepita per la Regione Calabria che prevede la possibilità di reclutare anche pensionati.

Secondo lo Stato, sull’elenco regionale la disposizione eccede le competenze statutarie della Regione, infatti i direttori generali possono essere individuati solo all'interno di un unico elenco nazionale istituito presso il ministero della Salute e aggiornato ogni due anni.

Per quanto riguarda l’articolo 47, secondo lo Stato richiama una norma che non poteva trovare applicazione fuori dalla Calabria. La Sardegna ha comunque già corretto i primi due articoli impugnati grazie alla legge omnibus approvata nei giorni scorsi dal Consiglio regionale ma non ancora entrata in vigore. Sui criteri per individuare i commissari straordinari, ci si dovrà invece adeguare. In ogni caso, la Regione lo farà obbligatoriamente a gennaio con la nomina dei direttori generali. 

(Unioneonline/s.s.)

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