Era stato fermato da una pattuglia con una percentuale di alcol nel sangue oltre la soglia consentita, ma quando è stato sottoposto al test dell’etilometro, l’avvocato di fiducia che aveva chiesto non era ancora arrivato e non gli era stato riproposto di essere affiancato da un legale d’ufficio.  Per questa ragione la Cassazione ha annullato la condanna e la pena accessoria inflitta ad un automobilista quarantacinquenne cagliaritano.

In primo grado era stato condannato e poi la Corte d’appello gli aveva dato ragione: nel verbale che gli era stato consegnato aveva espressamente scritto di non essere stato assistito dal legale che aveva chiesto né da un altro avvocato d’ufficio.

Alla fine anche la Cassazione, rigettando il ricorso, ha chiarito che – se un automobilista espressamente non dichiara di rinunciarvi – l’alcoltest resta un accertamento tecnico irripetibile e, per questa ragione, da effettuarsi con le cosiddette garanzie. 

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