Dopo un quarto di secolo la Cassazione mette definitivamente i sigilli all’operazione, passata alla storia giudiziaria come “Prendi tre, paghi una”. Tutto ruota attorno alle due torri di cemento e vetrate “A” e B” più la piastra di collegamento dove si trovano gli uffici e le direzioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps di via Petri.
La storia
Attraverso un progetto nazionale di cartolarizzazione dello Stato (vendere per fare cassa) gli edifici, sulla base del bando di gara predisposto dal Consorzio G6 vennero trasferiti dall’Inpdap alla Scip e successivamente alla Fingest Real Estate srl. Il contratto di vendita del 2004 è stato ritenuto prima dal Tribunale di Oristano e di Roma, poi dalla Corte di appello e infine nel 2024 dalla Cassazione nullo in quanto il piano di cartolarizzazione comprendeva solamente la torre B e non anche la torre A e la piastra di collegamento come invece aveva sostenuto in tutte le sedi la società aggiudicataria.
La nuova bocciatura
La Fingest Real Estate srl non si dà pace neppure dopo la sentenza della Cassazione e un anno fa ricorre nuovamente ai giudici romani per ottenere la dichiarazione di nullità della sentenza del 2024. Ricorso bocciato, la Sezione 2 della Suprema Corte (presidente Giuseppe Tedesco) l’ha dichiarato inammissibile.
Secondo l’eccezione proposta dagli avvocati del Consorzio G6, Stefano Cianci e Francesco Iacovino e dell’Inps Giuseppe Fiorentino e Giuseppe Cipriani, l’amministratore unico della società ricorrente la Fingest Real Estate, Anna Maria Iovino, non era legittimata a rappresentarla in giudizio. E così è stato.
La conclusione
Finisce in questo modo la complessa vicenda che per due volte è arrivata in Cassazione, la prima per confermare la nullità della vendita di due torri più la piastra anziché di una solamente e quest’ultima, del tutto eccezionale, per verificare errori materiali senza possibilità però di entrare nel merito della storia.
La Corte Suprema ha così ritenuto la sentenza dei colleghi romani priva di errori e ha condannato Anna Maria Iovino a rimborsare le spese di giudizio all’Inps.
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