Modifica dell’art. 119 della Costituzione italiana, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’insularità.

Articolo 1

Dopo l’articolo 119 5^ comma della Costituzione della Repubblica Italiana è aggiunto il seguente comma: “Lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’insularità e dispone le misure necessarie a garantire una effettiva parità ed un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili”.

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Lo scopo della presente proposta di legge è portare al centro del dibattito il tema dell’insularità e del diritto alle pari opportunità dei cittadini residenti nelle isole. L’idea di un riconoscimento costituzionale della situazione d’insularità è una strada giusta, necessaria e percorribile per ottenere pari diritti e pari opportunità. Non riguarda solo eventuali regimi di vantaggio che compensino le condizioni sfavorevoli derivanti da tale situazione. Le isole oltre l’handicap fisico-geografico sommano e incontrano limiti rigorosi nell’ordinamento dell’Unione Europea, e soprattutto nel regime degli aiuti di Stato. Il primato del diritto dell’UE sul diritto interno seppur non espressamente confermato dai trattati sull’Europa, e neanche dall’ultima versione di Lisbona del 2007, raffigura un principio generale dell’ordinamento UE, affermato da una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, come ricordato dalla dichiarazione n.17 resa a Lisbona il 13 dicembre 2007. Un aspetto generalmente ignorato è che la disciplina degli aiuti si applica a qualunque fonte normativa di diritto interno, e quindi anche a disposizioni di rango costituzionale. Si tratta di un principio più volte enunciato dalla Corte di Giustizia UE, da ultimo nella sentenza Melki e Abdeli del 22 giugno 2010 in cause C – 188 e 189/ 2010, nella quale veniva dichiarata contraria al diritto UE un norma costituzionale francese che imponeva alle Corti nazionali il previo rinvio al Conseil Constitutionnel (corte costituzionale francese ) anche prima di adire la Corte di Giustizia UE. Vi è, però, possibilità di deroga quando sono in gioco diritti fondamentali garantiti dalle costituzioni nazionali o caratteristiche identitarie degli Stati membri. Il Trattato di Lisbona prevede, fra l’altro, all’art. 4.2, che l’Unione “rispetta … la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali”. Ebbene, se adeguatamente formulato, il principio della compensazione degli svantaggi derivanti dall’insularità può ritenersi caratteristica identitaria nazionale italiana, e quindi consentire anche deroghe al regime degli aiuti di stato. Sulla nozione di identità nazionale non esistono ancora significative pronunce della Corte di Giustizia. E’ importante, però, una sentenza del Bundesver-fassungsgericht (Corte costituzionale tedesca) del 2009, secondo la quale la natura identitaria del regime non può essere affidata soltanto alla valutazione degli organi dell’UE. Un segnale importante può cogliersi nella sentenza della Corte di Giustizia del 6 settembre 2006 in causa C-88/03, nella quale si discuteva della compatibilità del regime fiscale portoghese prevedente una minore aliquota dell’imposta sulle società aventi sede nelle Azzorre, causa conclusasi con l’affermazione della qualifica di tale regime come aiuto di stato incompatibile. Il governo portoghese aveva invocato, fra l’altro, che il regime in questione era una misura di compensazione degli svantaggi derivanti dall’insularità e la Corte considerava tale ragione, in astratto, giustificativa del minore apporto al bilancio pubblico ma nel concreto ne negava applicazione perché non era stato fornito un esatto calcolo di tale compensazione. Pertanto, da un lato il riconoscimento dell’insularità in costituzione dovrà avere adeguate indicazioni che consentano di attribuire a tale situazione carattere identitario del sistema costituzionale italiano; dall’altro occorrerà una rigorosa misurazione economica e finanziaria degli svantaggi ai fini della determinazione del valore delle misure di sostegno e di promozione.
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