La Corte di giustizia Ue ha annullato le due sentenze con cui il Tribunale dell’Ue aveva respinto i ricorsi di Volotea e easyJet sulla decisione della Commissione sugli aiuti di Stato concessi dall'Italia agli aeroporti sardi.
Aiuti forniti alle società di gestione degli scali isolani e che erano stati utilizzati per finanziare le low cost per lo sviluppo di rotte aeree di collegamento. Ma, secondo la Commissione, si trattava di «aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno».

Secondo i giudici però non si tratta di aiuti di Stato perché la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un vantaggio concesso alle due compagnie aeree.

Volotea e easyJet, oltre ad altre compagnie, erano state ritenute beneficiarie di questi aiuti per le loro attività relative agli aeroporti di Cagliari-Elmas e di Olbia. Ma nel luglio 2016 la Commissione Ue aveva dichiarato illegale l'aiuto concesso loro dall'Italia.

Dopo che erano stati respinti i ricorsi, era stato deciso che le compagnie avrebbero dovuto rimborsare gli aiuti alla Regione Sardegna, perché «le società di gestione degli aeroporti sardi non sono i soggetti beneficiari dell'aiuto, ma soltanto gli intermediari».

A quel punto Volotea e easyJet hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

Che oggi «annulla le sentenze del Tribunale nonché la decisione controversa nella parte in cui riguarda Volotea e easyJet». Non si tratta di aiuti di Stato: «La qualificazione come aiuto di Stato – ricorda la Corte – , ai sensi del diritto dell'Unione, richiede che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal Trattato Fue, tra le quali figura quella secondo cui la misura statale in questione in un determinato caso deve concedere un vantaggio all'impresa o alle imprese che ne sono beneficiarie. La Corte rammenta altresì che dalla sua giurisprudenza costante risulta che un siffatto vantaggio sussiste in presenza di qualsiasi misura statale che, indipendentemente dalla forma e dagli obiettivi, sia atta a favorire direttamente o indirettamente una o più imprese rispetto alla situazione in cui si troverebbero in condizioni normali di mercato», spiega l'organo di giustizia comunitario.

Nel caso di specie, la Corte constata «che, nelle sentenze impugnate, il Tribunale non ha verificato se la Commissione avesse adempiuto, nella decisione controversa, l'obbligo ad essa incombente di stabilire se i contratti di prestazione di servizi stipulati tra le società di gestione aeroportuale e le compagnie aeree costituissero normali operazioni di mercato. Infatti, esso ha giudicato, erroneamente, che il principio dell'operatore privato in economia di mercato non fosse applicabile in quanto la regione aveva perseguito obiettivi di interesse pubblico e agito tramite società di gestione aeroportuale che erano imprese private. Inoltre, il Tribunale è incorso in errori di diritto nel ritenere che Volotea e easyJet dovessero essere considerate beneficiarie di un vantaggio, per il motivo che la remunerazione che era stata versata loro in applicazione dei contratti che esse avevano stipulato con le società di gestione degli aeroporti di Cagliari-Elmas e di Olbia non costituiva il corrispettivo di servizi che soddisfacevano effettive necessità per la regione e che detti contratti erano stati inoltre stipulati senza la previa attuazione di una procedura di gara o di una procedura equivalente».

(Unioneonline/D)

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