È partita la "pace fiscale".

L'Agenzia delle entrate ha diramato le regole che vanno a definire la "definizione agevolata" per gli atti che riguardano gli accertamenti fiscali non ancora chiusi al 24 ottobre di quest'anno.

Sono stati dunque definiti i termini e le modalità per i versamenti per tutte le cartelle esattoriali incluse nel provvedimento.

I termini dei versamenti di quanto dovuto sono diversi in base al tipo di atto e sono fissati all'accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018; il 23 novembre per l'invito al contraddittorio per il quale l'istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018; il 23 novembre per l'avviso di accertamento, l'avviso di rettifica o di liquidazione, l'atto di recupero credito, non impugnato e ancora impugnabile al 24 ottobre 2018.

Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

La prima rata deve essere versata entro i termini indicati sopra, mentre quelle successive devono essere pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Tutte le istruzioni nel provvedimento del direttore pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate.

(Unioneonline/F)
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