Casa, sul superbonus le verifiche del fisco ora puntano le imprese
Lavori con general contractor nel mirino: coinvolti soprattutto i cantieri condominiali che in totale valgono 81,5 miliardi di detrazioniPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
I controlli delle Entrate in materia di superbonus fanno rotta anche sulle imprese e su quello schema organizzativo definito, a livello commerciale, come general contractor.
Dopo i controlli sui condomini e l’operazione delle lettere di compliance sulle rendite catastali, un nuovo filone di contestazioni legate alla maxi-agevolazione sta prendendo forma in queste settimane. Sotto esame ci sono gli importi percepiti dalle imprese capofila dei lavori quando queste non hanno eseguito direttamente le opere e i servizi di appalto, in tutto o in parte. La differenza tra quanto pagato ai terzi (imprese o professionisti) coinvolti nei cantieri e quanto fatturato ai committenti è oggetto di controlli, perché non sarebbe agevolabile e non sarebbe potuto diventare un credito da liquidare tramite sconto in fattura.
Queste verifiche, per adesso, riguardano soprattutto alcuni territori: Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna. Ma il pericolo, per le imprese, è che si estendano in tutta Italia, con effetti potenzialmente devastanti; basta pensare che la gran parte delle operazioni realizzata nei condomini ha seguito questo schema e che per questa tipologia di immobili sono maturate, al 31 dicembre scorso, 81,5 miliardi di agevolazioni. Solo una piccola parte di queste - va sottolineato con chiarezza - potrebbe essere contestata. Le cifre, però, sono comunque potenzialmente importanti, dato che le Entrate qualificano questi crediti dubbi come inesistenti, facendo così maturare anche un aspetto penale molto preoccupante.
Sopra la soglia di 50mila euro per il reato di indebita compensazione la pena varia da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di sei anni.
Le contestazioni, per tutti questi motivi, sono state subito messe sotto esame dall’Ance; l’associazione dei costruttori, infatti, rileva come questo filone di recuperi si fondi su presupposti giuridici e interpretativi errati, anche guardando a quello che le Entrate stesse hanno già detto, negli anni, su questo tipo di operazioni. Anche per questo sono già partite le interlocuzioni con i vertici dell’amministrazione finanziaria. Da qui è emersa l’intenzione di verificare attentamente i singoli casi, per comprendere cosa emerga effettivamente dalle contestazioni.
Tornando all’origine del problema, lo schema del cosiddetto general contractor (espressione impropria mente mutuata dagli appalti pubblici) è stato spessissimo utilizzato per il superbonus, essenzialmente per ragioni di utilità pubblica, soprattutto negli appalti più complessi come quelli condominiali. Sia il condominio committente che le banche finanziatrici di operazioni di cessione del credito avevano convenienza a relazionarsi con un solo interlocutore, anziché polverizzare gli sforzi tra decine di soggetti, tra imprese e professionisti. Anche perché nel periodo più caldo del superbonus era vitale, per ottenere gli sconti fiscali, velocizzare al massimo i tempi di lavorazione delle pratiche e non restare impigliati nella burocrazia, per rispettare le scadenze legate all’agevolazione.
Le imprese che, per ragioni di mercato e in qualche modo di servizio pubblico, hanno proposto questo tipo di offerta commerciale, ora si trovano sotto esame e, in alcune regioni, stanno finendo sotto la lente delle verifiche dell’Agenzia. Gli elementi problematici, sottolineati dalle Entrate, sono essenzialmente due, che in qualche caso si mescolano e si sommano. Da un lato, vengono contestati i margini legati al subappalto. In pratica, se un’impresa ha subappaltato lavori pagandoli 90, ma poi ha fatturato 100 al committente, quella differenza di dieci non sarebbe agevolabile secondo l’Agenzia, in quanto legata per il fisco a un’attività dimero coordinamento; per le imprese dell’Ance (si veda l’altro articolo in pagina) si tratta, invece, di un legittimo utile di impresa, assolutamente agevolabile e scontabile in fattura.
Il secondo problema riguarda somme, corrisposte per prestazioni professionali (come le asseverazioni), che l’impresa appaltatrice si è limitata a riaddebitare al committente, senza alcun tipo di margine.
Secondo l’Agenzia questo margine (non agevolabile) sarebbe in realtà stato addebitato al committente ma implicitamente, senza specificare la singola voce. In questo modo, sarebbe stata incassata un’agevolazione non dovuta e, in aggiunta, sarebbe stata pagata l’Iva agevolata al 10%, anziché quella al 22% per i servizi professionali.
Giuseppe Latour – Giovanni Parente
(Estratto da “Norme e Tributi Plus Condominio & Immobili”, Il Sole 24 Ore, 11 febbraio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
