I controlli delle Entrate in materia di superbonus fanno rotta anche sulle imprese e su quello schema organiz­zativo definito, a livello commerciale, come general contractor.

Dopo i con­trolli sui condomini e l’operazione del­le lettere di compliance sulle rendite catastali, un nuovo filone di contesta­zioni legate alla maxi-agevolazione sta prendendo forma in queste setti­mane. Sotto esame ci sono gli importi percepiti dalle imprese capofila dei lavori quando queste non hanno ese­guito direttamente le opere e i ser­vizi di appalto, in tutto o in parte. La differenza tra quanto pagato ai terzi (imprese o professionisti) coinvolti nei cantieri e quanto fatturato ai com­mittenti è oggetto di controlli, perché non sarebbe agevolabile e non sareb­be potuto diventare un credito da li­quidare tramite sconto in fattura.

Queste verifiche, per adesso, riguar­dano soprattutto alcuni territori: Ve­neto, Toscana ed Emilia-Romagna. Ma il pericolo, per le imprese, è che si estendano in tutta Italia, con ef­fetti potenzialmente devastanti; ba­sta pensare che la gran parte delle operazioni realizzata nei condomini ha seguito questo schema e che per questa tipologia di immobili sono maturate, al 31 dicembre scorso, 81,5 mi­liardi di agevolazioni. Solo una piccola parte di queste - va sottolineato con chiarezza - potrebbe essere conte­stata. Le cifre, però, sono comunque potenzialmente importanti, dato che le Entrate qualificano questi crediti dubbi come inesistenti, facendo così maturare anche un aspetto penale molto preoccupante.

Sopra la soglia di 50mila euro per il reato di indebita compensazione la pena varia da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di sei anni.

Le contestazioni, per tutti questi motivi, sono sta­te subito messe sotto esame dall’Ance; l’associa­zione dei costruttori, infatti, rileva come questo fi­lone di recuperi si fondi su presupposti giuridici e interpretativi errati, anche guardando a quello che le Entrate stesse hanno già detto, negli anni, su questo tipo di operazioni. Anche per questo sono già partite le interlocuzioni con i vertici dell’am­ministrazione finanziaria. Da qui è emersa l’inten­zione di verificare attentamente i singoli casi, per comprendere cosa emerga effettivamente dalle contestazioni.

Tornando all’origine del problema, lo schema del cosiddetto general contractor (espressione im­propria mente mutuata dagli appalti pubblici) è stato spessissimo utilizzato per il superbonus, essenzialmente per ragioni di utilità pubblica, so­prattutto negli appalti più complessi come quelli condominiali. Sia il condominio committente che le banche finanziatrici di operazioni di cessione del credito avevano convenienza a relazionarsi con un solo interlocutore, anziché polverizzare gli sforzi tra decine di soggetti, tra imprese e pro­fessionisti. Anche perché nel periodo più caldo del superbonus era vitale, per ottenere gli sconti fiscali, velocizzare al massimo i tempi di lavora­zione delle pratiche e non restare impigliati nella burocrazia, per rispettare le scadenze legate all’a­gevolazione.

Le imprese che, per ragioni di mercato e in qual­che modo di servizio pubblico, hanno proposto questo tipo di offerta commerciale, ora si trova­no sotto esame e, in alcune regioni, stanno finen­do sotto la lente delle verifiche dell’Agenzia. Gli elementi problematici, sottolineati dalle Entrate, sono essenzialmente due, che in qualche caso si mescolano e si sommano. Da un lato, vengono contestati i margini legati al subappalto. In prati­ca, se un’impresa ha subappaltato lavori pagan­doli 90, ma poi ha fatturato 100 al committente, quella differenza di dieci non sarebbe agevolabile secondo l’Agenzia, in quanto legata per il fisco a un’attività dimero coordinamento; per le imprese dell’Ance (si veda l’altro articolo in pagina) si trat­ta, invece, di un legittimo utile di impresa, assolu­tamente agevolabile e scontabile in fattura.

Il secondo problema riguarda somme, corrispo­ste per prestazioni professionali (come le asse­verazioni), che l’impresa appaltatrice si è limitata a riaddebitare al committente, senza alcun tipo di margine.

Secondo l’Agenzia questo margine (non agevo­labile) sarebbe in realtà stato addebitato al com­mittente ma implicitamente, senza specificare la singola voce. In questo modo, sarebbe stata in­cassata un’agevolazione non dovuta e, in aggiun­ta, sarebbe stata pagata l’Iva agevolata al 10%, anziché quella al 22% per i servizi professionali.

Giuseppe Latour – Giovanni Parente

(Estratto da “Norme e Tributi Plus Condominio & Immobili”, Il Sole 24 Ore, 11 febbraio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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