Riforme, ecco la bozza: elezione diretta del premier, che nomina i ministri al posto del Capo dello Stato
Secondo il Fatto la ministra Casellati sta lavorando alle nuove norme per cambiare la Carta: diventa presidente del Consiglio chi prende almeno il 40%. Altrimenti ballottaggioPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La ministra per le Riforme Elisabetta Casellati al lavoro per mettere a punto un disegno di legge per cambiare la Costituzione e rivedere le norme riguardanti i poteri del premier e la formazione del Governo.
È l’indiscrezione pubblicata dal Fatto, che fornisce anche i dettagli della bozza sinora elaborata dall’ex presidente del Senato.
Ecco i punti salienti:
- Premier eletto direttamente per un massimo di cinque anni e non più di due mandati consecutivi prevedendo la figura, obbligatoria, del vicepresidente del Consiglio
- Diventa capo del governo chi ottiene il maggior numero di voti e almeno il 40 per cento dei voti validamente espressi, altrimenti si procede al ballottaggio tra i due candidati col maggior numero di voti
- Per quanto riguarda i nuovi poteri del premier, invece, il presidente del Consiglio nomina e revoca il vicepresidente del Consiglio e i ministri (poteri che oggi spettano invece al presidente della Repubblica)
Secondo il Fatto si tratta di una «prima bozza», un testo «snello di quattro articoli che va a modificare gli articoli 88, 92 e 94 della Costituzione attuale, relativi ai poteri di presidente del Consiglio e della Repubblica».
L'articolo 2 riguarda le modalità di elezione e i poteri del premier e recita: «La candidatura alla carica di presidente del Consiglio avviene mediante collegamento con una o più liste di candidati all'elezione delle Camere, secondo modalità stabilite dalla legge», si legge nella proposta che rinvia alla redazione di una legge elettorale che favorisca «la formazione di una maggioranza in entrambe le Camere collegata al presidente del Consiglio.
L'articolo 1 del disegno di legge «si concentra invece - si legge sul quotidiano - sul potere di scioglimento delle Camere che oggi, secondo l'articolo 88, spetta al capo dello Stato: con la nuova riforma, invece, lo scioglimento delle Camere potrà arrivare dopo una mozione di sfiducia approvata anche solo da una sola Camera e dalle dimissioni del premier». Il presidente della Repubblica può solo, dopo aver sentito i presidenti delle Camere, «posticipare lo scioglimento anticipato per la durata di un semestre».
Sempre secondo la bozza anticipata da Il Fatto, «l'articolo 3 del disegno di legge, invece, introduce dei meccanismi di sfiducia costruttiva del premier integrando l'articolo 94 della Carta: la mozione di sfiducia può essere presentata solo un anno dopo la formazione del governo e, solo se approvata a maggioranza assoluta, il premier è costretto alle dimissioni».
Il disegno di legge costituzionale, se approvato, invece entrerà in vigore a partire dalla prossima legislatura «e comunque non prima che siano decorsi 60 giorni dalla predetta data di entrata in vigore».
(Unioneonline/l.f.)