Il quadro normativo che regolamenta l' ergastolo ostativo "è significativamente mutato" in quanto la riforma dell'esecutivo di Giorgia Meloni varata il 31 ottobre 2022 - dopo le sollecitazioni della Consulta ai governi precedenti - ha fatto della mancanza di collaborazione con la giustizia "una preclusione soltanto relativa e ha previsto l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative" anche "per i detenuti non collaboranti, ovviamente condannati per reati ostativi, seppure in presenza di stringenti e concomitanti condizioni".

Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni del verdetto che l'8 marzo scorso ha "promosso” la riforma dell’ergastolo ostativo, sollecitata anche dalla Corte di Strasburgo.

Secondo gli ermellini "il principale portato della nuova disciplina si rinviene nella trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti".

A fare da “motore propulsore” alla riforma Salvatore Pezzino, detenuto all’ergastolo nel carcere sardo di Tempio per un cumulo di condanne emesse dai giudici di Palermo, tra cui quella per omicidio con aggravante mafiosa. Il detenuto, in cella da oltre tent’anni non ha mai collaborato, ha chiesto la libertà condizionale e denunciato le condizioni “degradanti e inumane” in cui è detenuto. Ora anche il suo caso verrà riesaminato alla luce della riforma e della sentenza della Cassazione, come hanno scritto i supremi giudici.

(Unioneonline/L)

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