L’Inps può pignorare le pensioni - nei limiti di un quinto del loro ammontare e ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo pensionistico - al fine di recuperare i crediti derivanti da indebite prestazioni o da omesse contribuzioni. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 216, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, numero 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevate dal Tribunale di Ravenna in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.
Insomma, secondo i giudici costituzionali, il pignoramento della pensione da parte dell’Istituto di previdenza per il recupero di indebiti previdenziali o omissioni contributive seguirà corsie preferenziali rispetto ai comuni debiti civili.
Rivoluzione
Il Tribunale rimettente, spiega una nota della Corte, aveva messo a confronto la norma censurata con l'articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, il quale prevede una soglia di impignorabilità pari al doppio dell'assegno sociale e comunque non inferiore a mille euro, consentendo solo oltre tale soglia di pignorare una percentuale (di norma un quinto) della pensione per il recupero di eventuali crediti. Da tale comparazione aveva dedotto varie censure che la Corte ha respinto.
Nuove regole
Quanto alla denunciata irragionevole disparità di trattamento fra la norma censurata e quanto previsto dall'articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, la Corte ha rilevato che la specialità dell'articolo 69 trova la propria giustificazione nella specificità dei crediti tutelati: il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive «serve, infatti, a ripristinare risorse di cui è stato privato il sistema pensionistico e che sono necessarie al suo [stesso] sostentamento». Oltretutto, la Corte ha evidenziato come nel recupero degli indebiti previdenziali il legislatore garantisca una particolare tutela al pensionato debitore, che è tenuto a restituire quanto indebitamente percepito solo in caso di dolo.
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