Le irregolarità nella rendicontazione delle spese sostenute nella campagna elettorale ci sono e sono state ritenute gravi e rilevanti, tanto da confermare la sanzione pecuniaria da 40mila euro. Ma la presidente Alessandra Todde un rendiconto, seppure difforme, l’ha presentato e non le poteva essere contestato l’«omesso deposito», una delle poche violazioni punite con la decadenza. Con questa motivazione la Corte d’appello di Cagliari, presieduta dalla giudice Emanuela Cugusi (affiancata dai consiglieri Enzo Luchi e Maria Grazia Bagella) ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale: resta la sanzione economica, ma i giudici spazzano via – e con una sentenza dai toni molto pesanti – qualsiasi ipotesi di decadenza.
Accolto l’appello
È una vittoria pressoché su tutta la linea quella incassata in appello dal collegio difensivo della presidente Todde, guidato dagli avvocati Giuseppe Macciotta, Priamo Siotto, Benedetto e Stefano Ballero, affiancati dai costituzionalisti Francesco Cardarelli e Gianluigi Pellegrino. Nelle 91 pagine di motivazioni, depositate ieri, i giudici di secondo grado confermano integralmente l’impianto della sentenza della Corte costituzionale che aveva ritenuto illegittima l’ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale. Solo il mancato deposito del rendiconto o il superamento delle spese elettorali sono causa di decadenza, nessuno dei due contestati in istruttoria dal Collegio di garanzia. «Ancorando la sua decisione alla lettera della legge e annullando la sanzione di decadenza», si legge nella sentenza di ieri, «la Corte ha implicitamente respinto l'idea che un’irregolarità, per quanto grave, possa essere “trasformata” in un’omissione per applicare le conseguenze più severe previste per quest’ultima, in assenza di una contestazione formale e della relativa procedura di diffida».
Critiche al Tribunale
Nella sentenza di primo grado i fatti erano stati riqualificati, rivalutando il tutto al pari di una «mancata presentazione» del rendiconto. «Il Tribunale ha desunto che non vi fosse un rendiconto “irregolare”», scrive la Corte, «bensì l’assenza dell’atto richiesto, giacché la produzione effettuata era priva di ogni attitudine funzionale a soddisfare il precetto normativo». Ma per la Corte d’appello è una conclusione sbagliata, visto che Alessandra Todde «ha posto in essere condotte concrete dirette ad adempiere all’obbligo di rendicontazione: ha trasmesso una dichiarazione attestante l’assenza di spese personali (pari a 0 euro) e, per mera trasparenza, ha allegato il rendiconto del Comitato elettorale che aveva sostenuto i costi della campagna». I giudici di secondo grado non hanno fatto mancare anche alcune “bacchettate”. «Il Tribunale», proseguono, «sostituendo il fatto contestato dall’organo amministrativo con una fattispecie diversa e più grave, ha ecceduto i limiti della propria cognizione».
Le motivazioni
Ma cosa è successo? «Il Tribunale ha fondato la propria decisione su un’argomentazione che, seppur non esplicitata in questi termini, pone, in linea generale, una questione di cruciale rilievo», spiega la Corte: «Può un candidato, depositando un documento palesemente elusivo e privo dei requisiti minimi (per assurdo, una lista della spesa), mettersi al riparo dalla più grave sanzione prevista per l'omissione totale? La risposta a tale interrogativo non può, evidentemente, essere affermativa, ma il rimedio a tale potenziale abuso non risiede nel consentire al giudice dell’opposizione di operare una mutatio facti (modifica radicale dei fatti, ndr) in violazione del diritto di difesa». In altre parole, siccome il Collegio di garanzia non ha mai sollevato la questione del mancato deposito della rendicontazione, anzi l’aveva espressamente esclusa, non può farlo il giudice in un secondo momento. «Il cardine logico dell’intera riqualificazione della violazione da “irregolarità” a “omessa presentazione” da parte del Tribunale», sancisce l’Appello, «si fonda sull’assunto secondo cui non sarebbe stato possibile valutare la “difformità” del rendiconto poiché la candidata non avrebbe mai depositato un proprio rendiconto. Si tratta, tuttavia, di un’affermazione che viene presentata come dato fattuale, mentre è smentita dalla documentazione prodotta in atti». Bocciata l’interpretazione che i documenti presentati dalla candidata del Campo largo fossero talmente viziati da essere considerabili “giuridicamente inesistenti”. «Tale valutazione», precisano i giudici, «attiene al merito della conformità dell’atto e non può trasformare un adempimento, pur irregolare, in una condotta ontologicamente distinta qual è l’omessa presentazione».
Collegio contumace
Per la Corte d’appello, infine, l’avvocato Riccardo Fercia (componente e difensore del Collegio regionale di garanzia elettorale) non poteva costituirsi in secondo grado, non essendoci agli atti la prova di un mandato per tutti i gradi di giudizio. L’ordinario di Diritto romano era stato revocato dal Collegio, ma mai sostituito, presentandosi in appello per la regola della “perpetuatio officii” (principio giuridico che garantisce la continuità della rappresentanza processuale, ndr). Da qui la decisione di dichiarare «contumace» il Collegio di garanzia. Dichiarati inammissibili anche gli appelli proposti da Valter Piscedda, Antonio Solinas, Michele Ciusa, Emanuele Matta, Lara Serra, Alessandro Solinas, Roberto Franco Michele Li Gioi, Desirè Alma Manca, Luca Pizzuto, Giuseppino Canu, Paola Casula e Diego Loi. Ora bisognerà attendere per capire se Fercia (costituito personalmente) o altre parti ricorreranno in Cassazione.
La sanzione
Resta la gravità delle violazioni originariamente contestate dal Collegio che hanno determinato la sanzione massima da 40mila euro. «Le modalità con cui è stata presentata la rendicontazione», ammette la Corte d’appello, «hanno avuto l'effetto di disattendere la disciplina in materia di spese elettorali. In particolare, la presentazione di un rendiconto non riferibile alla candidata, ma a un diverso soggetto (il Comitato elettorale) e la successiva documentazione prodotta, non hanno consentito all'organo di controllo di adempiere alla propria funzione. Tali condotte hanno reso impossibile verificare con sicurezza i fondi ricevuti, l'identità dei soggetti finanziatori e l'effettivo impiego delle somme, frustrando la ratio della normativa, che è quella di garantire la massima trasparenza e la correttezza della competizione elettorale. L'opacità che ne è derivata impedisce il necessario controllo sulla liceità dei finanziamenti e delle spese».
La difesa di Todde
«Ci confrontiamo con la positiva sentenza della Corte d’appello con la medesima sobrietà e lo stesso rispetto verso gli organi di giustizia, con i quali abbiamo affrontato questo anno tormentato», spiega l’avvocato Giuseppe Macciotta, «È certamente una giornata importante che ripristina la verità storica su questa vicenda e riabilita pienamente la Presidente restituendo alla stessa quella dignità personale e politica ingiustamente violata. La sentenza, ribadendo che la decadenza può operare solo nei casi tassativi previsti dalla legge, riporta la vicenda entro i confini del diritto, in coerenza con i principi di legalità e tipicità delle sanzioni».
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