Impianti fotovoltaici, scatta il regime ordinario.

Quando: Dal 2026

Cosa scade: Possibilità di determinare il reddito forfettariamente

Per chi: Agricoltori, sia persone fisiche che società, che producono energia fotovoltaica

Come adempiere: Applicazione del regime ordinario

1. In sintesi

Il Dl 63/2024, con l’articolo 5, ha introdotto alcune disposizioni con lo scopo di limitare l’utilizzo del suolo agricolo. Il comma 2-ter, in particola­re, introduce il comma 423-bis nella legge 266/2005 e preclude la pos­sibilità di determinare forfettariamente il reddito nel caso di produzione di energia fotovoltaica “eccedentaria” per gli impianti con moduli a terra i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025 (v. articolo 1, comma 16, legge di Bilancio 2026).

Il comma 423 della legge 266/2005 dispone che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività con­nesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del Codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.

La produzione di energia da impianti fotovoltaici, quindi, è una attività agricola connessa che, se ri­spetta alcuni requisiti, può considerarsi “connessa” e anche produttiva di reddito agrario. In parti­colare, l’attività deve essere svolta dallo stesso soggetto che svolge l’attività agricola principale (di coltivazione, selvicoltura o allevamento) e deve rispettare il requisito della prevalenza.

Come ricordato dalla circolare 32/E del 2009 in materia di produzione di energia, letteralmente il comma 423 della legge 266/2005 richiama il concetto di prevalenza solo con riferimento alla produ­zione di carburanti e di prodotti chimici; tuttavia, il requisito deve sussistere anche per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili in ragione dell’assimilazione operata dal legislatore di tale produzione alle attività agricole connesse. Il rispetto della prevalenza richiede che i beni utilizzati nell’attività connessa derivino in misura principale, superiore (prevalente, appunto) dallo svolgimento dell’attività agricola principale mentre una parte non prevalente può anche essere acquistate presso terzi.

Il calcolo della prevalenza, generalmente, si effettua con tre metodi: quello quantitativo, se si con­frontano prodotti omogenei; quello qualitativo (cioè in base ai valori), se si confrontano prodotti non omogenei; quello della comparazione a valle (cioè in termini di resa dei prodotti) nel caso di utilizzo di prodotti non suscettibili di utilizzazione economica quali i refluii zootecnici.

2. Il calcolo della prevalente e il reddito eccedente

La produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica è una forma di produzione di energia “atipi­ca” poiché non utilizza i prodotti del fondo bensì il sole. La verifica della prevalenza segue, quindi, re­gole specifiche, indicate nella circolare 32/E del 2009. In particolare, la produzione derivante dai primi 200 Kw di potenza è sempre considerata connessa mentre la produzione eccedente è considerata connessa solo se alternativamente, è verificato uno dei requisiti indicati nella circolare stessa e cioè:

- produzione di energia fotovoltaica deriva da impianti con integrazione architettonica o da im­pianti parzialmente integrati, come definiti dall’ articolo 2 del Dm 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;

- volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica e senza tener conto degli incentivi erogati per la produzione di energia) è superiore al volume d’af­fari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW;

- il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola (Es: impianto 1 MW = almeno 80 ettari).

Va ricordato che, a seguito della riscrittura del comma 423 citato nella versione vigente che prevede una franchigia aldi sotto della quale l’attività è produttiva di reddito agrario, il limite dei 200 KW deve ritenersi sostituito con la produzione di 260.000 Kwh annui.

Come prima visto, l’attività che rispetta la prevalenza è anche produttiva di reddito agrario entro uno specifico limite; tale limite, detto franchigia, è pari a 260.000 KWh per l’energia fotovoltaica.

Per la produzione eccedente, il reddito è determinato utilizzando il coefficiente del 25% da applicarsi all’ammontare dei corrispettivi relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. Su opzione, il reddito dell’attività oltre franchigia può essere determinato applicando i criteri ordinari. A tale regola, però, il Dl 63/2024 ha posto una eccezione.

3. Le novità del Dl 63/2024 e della manovra 2026

L’articolo 5 del Dl 63 del 2024 introduce nella legge 266 del 2005 il comma 423-bis il quale prevede delle specifiche limitazioni per gli impianti fotovoltaici a terra. La norma, in parti­colare, dispone che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà (quindi superiori a 260.000 kWh annui) determinano il reddito d’impresa nei modi ordina­ri. La determinazione forfettaria del reddito, quindi, non è più applicabile per questi impianti mentre resta applicabile agli impianti fotovoltaici posizionati sui tetti degli edifici, per gli im­pianti agrivoltaici e per gli impianti di biogas.

L’articolo 5 del Dl 63/2024, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2025, prevedeva la limitazione con riferimento “agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025”; la legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) modifica, invece, la norma prevedendo la limitazio­ne per gli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31dicembre 2025.

La norma modificata, inoltre, precisa che la registrazione come “impianto realizzato” nel si­stema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (Gaudi) dà prova dell’avvenuta installazione.

4. Le conseguenze della tassazione ordinaria

L’applicazione del regime ordinario ha come conseguenza la determinazione del reddito im­ponibile in maniera analitica, cioè in base ai costi e ai ricavi dell’attività. Particolare attenzione va posta alla circostanza che comunque, una parte dell’attività (quella fino a 260.000 kWh) per le persone fisiche, le società semplici e per le altre società agricole che hanno esercitato l’opzione per la determinazione catastale del reddito è tassata in base al reddito agrario.

A tal fine, occorre individuare la percentuale di attività che rientra nella determinazione cata­stale del reddito e solo per la produzione eccedente il reddito va determinato analiticamente.

Alessandra Caputo

(Estratto da “Norme e tributi Plus Fisco, La Settimana Fiscale”, Il Sole 24 Ore, n.4, 27 gennaio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)

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