Cam edilizia: cosa cambia su prestazioni appaltanti, imprese e professionisti
Applicazione a tutti i bandi. Previsto un breve periodo transitorio per appalti di lavori e appalti integratiPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ampliamento del campo di applicazione e operatività dei requisiti ambientali sin dalle prime fasi del progetto, in modo da integrarli in modo organico nella concezione dell’intervento.
La stazione appaltante è tenuta, infatti, a far riferimento ai Cam già nel Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per fornire indicazioni al progettista. E poi, una maggiore attenzione per la protezione della biodiversità, la conservazione degli ecosistemi e la mitigazione dei cambiamenti climatici, con indicazioni specifiche indirizzate ai progettisti. Sono alcune delle tantissime novità contenute nel decreto con cui il ministero dell’Ambiente ha emanato i nuovi Criteri ambientali minimi per l’edilizia (Dm 24 novembre 2025) che vanno in vigore il 2 febbraio 2026, andando a sostituire i vecchi Cam (Dm 256 del2022). Devono seguire le nuove regole anche i soggetti privati che assumono in via diretta, o in regime di convenzione, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo.
Per adempiere agli obblighi previsti dai Cam, l’amministrazione appaltante può avvalersi di esperti in progettazione sostenibile che possono prestare attività di supporto al Rup. I nuovi Cam forniscono, inoltre, indicazioni operative per redigere gli studi semplificati di Valutazione ambientale del ciclo di vita (Lca) e di Valutazione dei costi del ciclo di vita (Lcc). In particolare, gli studi di Lca, elaborati secondo la metodologia semplificata indicata nei Cam, garantiscono la conformità ai contenuti richiesti per la relazione di sostenibilità dell’edificio del Pfte. In linea con la direttiva Epbd, il Dm aggiorna, inoltre, la metodologia di calcolo della prestazione energetica nella fase estiva, adottando un metodo dinamico orario che consente – rispetto alle prescrizioni oggi utilizzate – di calcolare con più precisione la prestazione dell’edificio. Implementati anche i criteri per valutare la qualità dell’aria interna.
Entrata in vigore
Per i servizi di progettazione e direzione lavori, i nuovi Cam si applicano se i bandi o gli avvisi sono pubblicati a partire dal 2 febbraio o se l’invito a presentare l’offerta è inviato a partire da tale data. Per i lavori, i servizi di manutenzione e gli appalti integrati le nuove regole si applicano se i progetti a base di gara sono validati nel periodo di vigenza dei nuovi criteri. I nuovi Cam si applicano anche alla progettazione svolta internamente dalla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente al 2 febbraio 2026, non ancora validata.
Il periodo transitorio
Il passaggio dalle vecchie alle nuove regole viene accompagnato da un periodo transitorio. Nello specifico, ci sono casi in cui i vecchi Cam (Dm 256 del 2022 come modificato dal Dm 5 agosto 2024) continuano ad essere applicati anche dopo il 2 febbraio 2026. Accade per gli appalti integrati che hanno a base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economica validato in vigenza del Dm 256 del 2022, i cui bandi o avvisi siano pubblicati (o inviati nel caso di procedure senza pubblicazione del bando) entro tre mesi dalla data di validazione del progetto di fattibilità. Lo stesso vale per gli appalti di soli lavori, per i quali continuano a valere i vecchi criteri se il progetto esecutivo è validato nel periodo di vigenza del Dm del 2022, purché i bandi o gli avvisi per la scelta del contraente siano pubblicati (o inviati) entro tre mesi dalla data di validazione dell’esecutivo posto a base di gara.
Più ampio il campo di applicazione
La prima novità è nell’ampliamento del campo di applicazione: le nuove regole si applicano, infatti, a tutti i contratti pubblici, aventi per oggetto servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento.
Dunque, i Cam per l’edilizia si applicano non solo agli edifici, ma a qualunque opera o manufatto, a meno che non vi siano dei Cam specifici come accade, ad esempio, per le infrastrutture stradali che hanno i loro criteri ambientali da seguire. Per gli interventi edilizi che non riguardano l’opera nella sua interezza ma parte di essa, i nuovi Cam si applicano limitatamente alla porzione oggetto di intervento. I Cam si applicano totalmente anche agli edifici tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare. Devono seguire le nuove regole non solo le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e i concessionari, ma anche i soggetti privati che assumono in via diretta, o in regime di convenzione, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso.
Specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti
I criteri ambientali sono distinti in specifiche tecniche, clausole contrattuali, criteri premianti. L’applicazione nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali è obbligatoria, ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del codice dei contratti, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti. I criteri premianti –va ricordato - sono da tenere in considerazione qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.
I Cam operativi sin dalle fasi progettuali
Le nuove regole si basano su un approccio olistico di architettura bioclimatica, basato «sull’integrazione di conoscenze e di valori rispettosi dell’ambiente, del paesaggio e di tutti gli esseri viventi, al fine di ridurre gli impatti ambientali». Tali princìpi devono essere presi in considerazione sin dalle prime fasi del progetto in modo da essere integrati in modo organico nella concezione dell’intervento.
Il recupero da preferire, l’analisi delle alternative nel Docfap
La stazione appaltante deve inserire nel Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) un’analisi che valuti, a fronte dell’esigenza di costruire nuovi edifici, l’opportunità – sempre da preferire – di recuperare e adeguare edifici esistenti, di terminare eventuali incompiute e riutilizzare aree dismesse, al fine di contenere il consumo di suolo, favorire la permeabilità, contrastare la perdita di habitat e di suoli agricoli produttivi ed evitare la distruzione del paesaggio agrario con conseguente riduzione della biodiversità. L’analisi va basata sul confronto comparato tra le alternative prese in considerazione e deve condurre all’individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l’ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire. Nel caso di riuso e recupero di edifici storici, oltre all’analisi preliminare dello stato di conservazione e di consistenza del bene, si raccomanda l’utilizzo di protocolli di certificazione della sostenibilità, «individuando quelli che uniscono le caratteristiche di valenza storica alle prestazioni ambientali». Un’analisi che deve essere eseguita anche per evitare rallentamenti nella procedura di approvazione dei progetti da parte delle soprintendenze.
Progettisti esperti di sostenibilità in aiuto ai Rup
Per adempiere agli obblighi previsti dai Cam, l’amministrazione appaltante può avvalersi di esperti in progettazione sostenibile che possono prestare attività di supporto al Rup. La nomina del supporto viene effettuata già in fase di programmazione delle opere pubbliche e l’onorario del professionista va inserito nel quadro economico del progetto. Il professionista deve avere specifica esperienza nell’ambito della progettazione sostenibile, da provare in base al curriculum, all’esperienza maturata e alle certificazioni di competenza rilasciate da enti terzi.
Indicazioni operative per gli studi Lca e Lcc
I nuovi Cam forniscono indicazioni operative per redigere gli studi semplificati di Valutazione ambientale del ciclo di vita (Lca) e di Valutazione dei costi del ciclo di vita (Lcc). In particolare, gli studi di Lca, elaborati secondo la metodologia semplificata indicata nei Cam, garantiscono la conformità ai contenuti richiesti per la relazione di sostenibilità dell’edificio del Pfte. Secondo il Codice degli appalti, infatti, il Pfte deve contenere (in linea generale e salva diversa motivata determinazione del Rup) una stima della valutazione del ciclo di vita dell’opera in un’ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali, con particolare riferimento alla definizione e all’utilizzo dei materiali da costruzione ovvero all’identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati.
Gli studi Lca forniscono, inoltre, gli indicatori ambientali utili per una stima della Carbon Footprint dell’edificio in relazione al ciclo di vita, anch’essa parte dei contenuti del Pfte secondo il codice dei contratti. Nell’ottica della semplificazione, le valutazioni Lca e Lcc sono limitate ai seguenti elementi tecnici: strutture portanti (fondazione, elevazione, solai); chiusure esterne (chiusure opache e trasparenti, comprese le schermature, solai di copertura, solai controterra); partizioni interne orizzontali (solai, pavimentazioni flottanti, controsoffitti, sottotetti); partizione interne verticali (pareti divisorie opache e trasparenti). E poi: strutture di collegamento (corridoi, ballatoi, scale); rivestimenti interni ed esterni, incluse le pavimentazioni degli spazi esterni di pertinenza dell’edificio, finiture (incluse le pitture). Sono esclusi gli impianti, le sistemazioni esterne e gli arredi.
Direzione dei lavori, requisiti di sostenibilità verificati sulla base dell’Epd
In fase di esecuzione dei lavori, spetta alla direzione dei lavori il compito di verificare la rispondenza dei requisiti di sostenibilità dei prodotti. A parità di Rls (acronimo di Reference service life, ossia il periodo di tempo in cui il prodotto mantiene le sue prestazioni al di sopra del minimo accettabile), la prestazione di sostenibilità può essere verificata comparando la dichiarazione ambientale del prodotto (Epd) relativa al progetto e quella del prodotto proposto dall’operatore economico. Ovviamente, tutte le altre caratteristiche geometriche e le prestazioni meccaniche e funzionali del prodotto devono essere soddisfatte. La verifica deve essere condotta sulla base degli indicatori di riferimento contenuti nello studio Lca a corredo del progetto. La conformità è garantita con una tolleranza massima del 10%, in positivo, nel valore di ognuno dei tre indicatori, inteso come sommatoria degli impatti di tutti i moduli del ciclo di vita.
Proposte migliorative in fase di gara, la prova nel rapporto Lca
Nel caso sia prevista dal disciplinare di gara la possibilità di presentare proposte migliorative, al fine della dimostrazione del miglioramento ambientale, il rapporto Lca deve comprovare che la soluzione migliorativa determini una riduzione degli impatti ambientali rispetto alla soluzione di partenza del progetto di fattibilità tecnico-economica o esecutivo approvato, misurata in relazione agli indicatori di riferimento individuati nel rapporto Lca allegato al progetto.
Indicazioni già nel documento di indirizzo alla progettazione
La stazione appaltante è tenuta a far riferimento ai Cam nel Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per fornire indicazioni al progettista. I Cam sono infatti criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni), oppure l’operatore economico, nel caso di appalto congiunto di progettazione e lavori, utilizzano per la redazione del progetto fin dal livello di fattibilità tecnico-economica.
Nel Dip la stazione appaltante indica quali tra i criteri premianti sono applicabili al progetto per il raggiungimento di una prestazione ambientale migliorativa rispetto ai contenuti minimi. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di non applicare alcuno dei criteri premianti previsti, deve darne opportuna giustificazione nel Dip.
Criteri premianti per la competenza dei progettisti
In relazione alla complessità dell’intervento, i nuovi Cam suggeriscono alla stazione appaltante di assegnare un criterio premiante alla competenza tecnica dei progettisti, valutata in base all’analisi dei curriculum e dell’esperienza dimostrata o delle certificazioni di competenza rilasciate da enti terzi.
Relazione Cam, la mancata applicazione dei criteri va giustificata
Il progettista aggiudicatario deve elaborare una relazione Cam di progetto fin dal Pfte, rispondendo a tutti i criteri previsti dal Dm. Sul sito del ministero dell’Ambiente verrà messo a disposizione un modello di relazione che potrà fungere da guida per i progettisti. In caso di mancata applicazione dei criteri contenuti nel nuovo Dm, le motivazioni devono essere illustrate e giustificate dal punto di vista tecnico. Qualora il progetto sia sottoposto ad un processo di certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la relazione deve evidenziare, in modo documentato, l’equivalenza tra il criterio ambientale e il corrispondente criterio del protocollo adottato in termini di requisito e di verifica.
Bim, base dati aggiornata in base ai Cam
Se il progetto ricade nell’obbligo di utilizzo del Bim, il progettista aggiudicatario è tenuto a implementare la base dati con le informazioni derivanti dai Criteri ambientali minimi. Il modello Bim dovrà implementare i materiali e i componenti utilizzati, ai fini della manutenzione, del recupero e del riutilizzo futuri, ad esempio applicando la norma En Iso 22057:2022 per fornire dichiarazioni ambientali di prodotto.
Cambiamenti climatici e protezione degli ecosistemi
Il nuovo Dm introduce un nuovo capitolo dedicato alla protezione della biodiversità e degli ecosistemi e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, dando indicazioni specifiche al progettista, da applicare per edifici, manufatti e opere in caso nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora siano previsti interventi nelle aree verdi. In particolare, si tratta di conservare gli ecosistemi presenti nell’area di intervento, anche se non soggetti a tutela, di prevedere un piano di manutenzione degli ecosistemi fluviali eventualmente presenti, nonché il miglioramento qualitativo e quantitativo del verde. Il progetto, inoltre, deve garantire il mantenimento dei profili morfologici esistenti, salvo quanto previsto nei piani di difesa del suolo e già in fase di Pft e è necessario includere uno screening del rischio climatico sull’area di intervento. Le misure di adattamento devono essere coerenti con i piani e le strategie di adattamento a livello locale, regionale o nazionale e prendere in considerazione il ricorso a soluzioni basate sulla natura, come i Sustainable urban drainage systems o devono basarsi, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi.
Quote di rinnovabili anche superiori a quelle previste dalla normativa
Nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché nei casi di intervento sui sistemi impiantistici, il progetto deve prevedere che il fabbisogno energetico sia soddisfatto, per quanto possibile, anche in misura superiore a quanto previsto dalle norme di settore, da impianti alimentati da energia rinnovabile, da comunità energetiche o da energia proveniente da un sistema efficiente di riscaldamento e raffreddamento di quartiere.
A tal proposito va ricordato che le quote obbligatorie di Fer sono state modificate dal Dlgs che recepisce la direttiva Red III (direttiva Ue 2023/2001), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 gennaio e in vigore dal 4febbraio.
Diagnosi energetica «dinamica» anche al di sotto dei 5mila mq
Il nuovo Dm prevede, per la riqualificazione energetica e per la ristrutturazione importante di primo livello, la predisposizione di una diagnosi energetica dinamica anche per superfici utili rientranti nel range mille - 5mila mq (per tali superfici il Dm Cam del 2022 prevedeva, invece, una diagnosi “standard”). La diagnosi energetica deve essere conforme alle linee guida della norma Uni/Tr 11775.
Prestazione energetica in fase estiva secondo la direttiva Epbd
Per la metodologia di calcolo della prestazione energetica nella fase estiva, il Dm fa riferimento alla direttiva Epbd. In particolare, il calcolo del fabbisogno e del consumo di energia deve tenere conto delle condizioni variabili che incidono sul funzionamento e sulle prestazioni dell’impianto, come pure sulle condizioni interne, così da ottimizzare il livello di costi, benessere (comfort), qualità dell’ambiente interno, facendo uso di intervalli di calcolo del tempo orari o sub-orari. Si tratta di adottare un metodo dinamico orario che permette di determinare la prestazione dell’edificio con maggior precisione rispetto ad una valutazione effettuata con i parametri prescrittivi attualmente utilizzati.
Qualità dell’aria, requisiti più severi
Il progetto deve garantire un’adeguata qualità dell’aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione non solo di sistemi di ventilazione meccanica, ma anche mediante l’implementazione di tecnologie per il monitoraggio dei parametri relativi alla qualità dell’aria. Riguardo alla qualità dell’aria, i requisiti si fanno più stringenti e si prevede che la scelta dei materiali nell’edificio sia focalizzata su materiali a basse emissioni per garantire il soddisfacimento delle condizioni low polluting o very low polluting building. Sono, inoltre, introdotte delle indicazioni specifiche per il recupero del calore nei sistemi di ventilazione meccanica, che devono prevedere un sistema integrato che recupera l’energia contenuta nell’aria estratta e la utilizza nel processo di preriscaldamento. L’efficienza di recupero deve essere almeno dell’80% nel periodo di riscaldamento e deve essere previsto un by passin quello di raffrescamento.
Illuminazione naturale, criteri estesi alla manutenzione e meno severi per le scuole
È esteso agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono una modifica delle pareti finestrate, alla ristrutturazione edilizia, al restauro e risanamento conservativo, il criterio secondo cui è necessario assicurare i parametri di luce naturale minimi definiti dalla norma Uni En 17037, ossia almeno 300 lux per il 50%della superficie di riferimento e almeno 100 lux per il 95% della superficie. Valori da garantire per almeno la metà delle ore di luce diurna. Non c’è più una distinzione di requisiti tra scuole primarie e secondarie, da una parte, e scuole materne e asili nido, dall’altra, il nuovo Dm prevede requisiti minimi uguali per tutte le scuole: devono essere garantiti 500 lux, per almeno il 50% della superficie di riferimento, e 300 lux, per almeno il 95% della superficie.
In particolare, nei progetti di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo, al fine di garantire una illuminazione naturale minima all’interno dei locali regolarmente occupati, se non sono possibili soluzioni architettoniche in grado di garantire i livelli di illuminazione indicati nei Cam, sia per motivi oggettivi che per effetto di norme di tutela o per specifiche indicazioni da parte delle Soprintendenze, è garantito un fattore medio di luce diurna maggiore del 2% per qualsiasi destinazione d’uso, escluse quelle per le quali sono vigenti norme specifiche di settore (come sale operatorie, sale radiologiche, ecc.) ed escluse le scuole materne, gli asili nido e le scuole primarie e secondarie per le quali il fattore medio di luce diurna da garantire, è maggiore del 3%.
Criteri più severi per il controllo solare
Anche per l’immissione della radiazione solare negli ambienti interni, i Cam si fanno più severi e richiedono precisi requisiti sia per le schermature solari mobili che per i sistemi di ombreggiamento fissi. Si applicano ai progetti di ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione, demolizione, ricostruzione e di ristrutturazione importante di primo e di secondo livello, nonché agli interventi di manutenzione straordinaria qualora comprendano interventi di sostituzione degli infissi esterni. Nel caso delle schermature solari mobili, viene richiesto il raggiungimento – nella stagione di raffrescamento estivo - di un valore del fattore di trasmissione solare totale (“Gtot”) pari o migliore della Classe 3 come definito dalla Uni En 14501. Per i sistemi fissi (aggetti), l’effetto di ombreggiamento va verificato calcolando, per ciascuna esposizione verticale, i fattori di ombreggiamento medi delle finestre (Fov, Ffin, Fhor) della stagione di raffrescamento come descritto nella specifica tecnica UNI/TS 11300, e rispettando un valore inferiore a 0,85. Va inoltre considerato che tali sistemi non impediscano l’ingresso della radiazione solare in periodo invernale (apporti solari gratuiti), calcolando i fattori di ombreggiamento medi della stagione di riscaldamento e rispettando un valore superiore a 0,3. Solo nei casi di impossibilità tecnica o autorizzativa, documentata dal professionista, possono essere usati, al posto dei sistemi fissi e schermature mobili esterne, vetri selettivi o a controllo solare o vetri in combinazione con schermature mobili integrate nelle vetrate.
Radon, riduzione delle concentrazioni non solo nelle aree prioritarie
L’obiettivo di ridurre le concentrazioni di gas radon nelle residenze o nei luoghi di lavoro entro i 200 Bg/mc è esteso agli interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione indipendentemente dalla zona in cui ricade l’edificio; quindi, non esclusivamente nelle aree prioritarie. Tale obiettivo si applica anche agli interventi di manutenzione straordinaria qualora prevedano opere che coinvolgono le strutture di locali a contatto, anche parziale, con il terreno.
Risanamento del degrado da umidità
Tra i nuovi criteri che il progetto deve rispettare spicca anche il risanamento del degrado da umidità negli edifici esistenti, da applicare agli interventi di restauro e risanamento conservativo su edifici storici e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quando si è in presenza di fenomeni di degrado da umidità. Si indirizzano i progettisti a prevedere idonei interventi di contrasto e di risanamento dall’umidità negli elementi tecnici, definiti mediante una preliminare fase di diagnosi. Il progetto deve, infatti, articolarsi nelle fasi di diagnosi, definizione dell’intervento, verifica dell’efficacia prestazionale della soluzione adottata e manutenzione. Tutti i costi per lo svolgimento delle attività di verifica e manutenzione devono essere previsti nella fase di progettazione e debitamente descritti e computati nel piano di verifica ed inseriti nel quadro economico di progetto.
Piano di manutenzione
Non è più il progettista a prevedere l’archiviazione della documentazione tecnica da produrre per il piano di manutenzione dell’opera: i nuovi Cam attribuiscono alla stazione appaltante il compito di archiviare il piano di manutenzione elaborato dal progettista, al fine di consentire l’esecuzione delle attività necessarie a garantire il mantenimento delle prestazioni durante l’esercizio dell’opera. Il piano di manutenzione e il piano di demolizione devono essere coerenti con gli scenari di manutenzione, riparazione, sostituzione e fine vita di materiali, sistemi e componenti definiti dallo studio Lca-Lcc. Il piano di manutenzione deve contenere anche il programma di verifica dei livelli prestazionali, qualitativi e quantitativi, in riferimento alle prestazioni ambientali richieste dai Cam. L’archiviazione della documentazione tecnica dovrebbe essere resa nella sua rappresentazione Bim, in modo da garantire adeguata interoperabilità in linea con i formati digitali Ifc.
Il piano di decostruzione e demolizione redatto in base allo studio Lca-Lcc
Il piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita deve essere redatto sulla base del Reference Study Period (RSP) definito nello studio Lca-Lcc, dove questo sia disponibile, e deve essere coerente con la durata di vita e con gli scenari di fine vita di materiali, sistemi e componenti definiti nello stesso studio o ricavati dalla documentazione tecnica. Il progettista deve tener conto delle raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione dell’Ambiente (SNPA) “Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti” del 2016, sulla base del documento “Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici” della Commissione europea e facendo riferimento ai contenuti della prassi Uni Pdr 75.
Mariagrazia Barletta
(Estratto da “Norme e tributi Plus Enti Locali & Edilizia”, Il Sole 24 Ore, 30 gennaio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)
