Tenuto "conto dello stato avanzato, ma non completato dell'istruttoria", ossia del dibattimento, "non sussistono i requisiti di evidenza" per applicare l'articolo 129 del codice di procedura penale che prevede, date certe condizioni, l'obbligo di "declaratoria" di immediato proscioglimento, anche prima della fine del processo.

Con queste motivazioni i giudici del caso Ruby ter (Tremolada-Gallina-Pucci) hanno respinto le istanze delle "ex olgettine”, che chiedevano di essere assolte subito dalle accuse di falsa testimonianza. Il processo va avanti per tutti e per i due reati contestati, tra cui la corruzione in atti giudiziari. 

Nella scorsa udienza i legali delle giovani, ex ospiti alle serate di Arcore e che avevano portato nei processi la versione delle "cene eleganti", si erano associati all'istanza presentata il 15 novembre dall'avvocato Paolo Siniscalchi, legale di Faggioli.

Il 3 novembre i giudici avevano accolto un'eccezione della difesa di Berlusconi che, in ipotesi, potrebbe aver effetti negativi per l'accusa su parte delle imputazioni (falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari) nel processo Ruby ter, spazzando via quasi tutte le deposizioni delle giovani sentite come testi nei due processi, tranne quelle di Iris Berardi e per una parte anche quelle di Barbara Guerra.

Quantomeno "dalla primavera 2012", secondo i giudici, la Procura "aveva elementi indizianti le elargizioni di Berlusconi (imputato solo per corruzione in atti giudiziari, ndr) in favore delle ragazze" indicate come testimoni, mentre erano in pratica già "sottoposte ad indagini" e dunque andavano iscritte e ascoltate con le garanzie previste, con facoltà di non rispondere e assistite da avvocati.

Potrebbero cadere, in particolare, le imputazioni di falsa testimonianza, che tra l'altro vanno verso la prescrizione.

Dopo l'ordinanza è arrivata l'istanza della difesa Faggioli, a cui si sono associati gli altri difensori. Oggi la decisione del collegio.

Il pm Luca Gaglio e l'aggiunto Tiziana Siciliano avevano chiesto che le istanze fossero respinte, come avvenuto, ritenendo "folle" una decisione di proscioglimento, prima della fine del dibattimento, sulle false testimonianze, perché quei reati sono "strettamente connessi" con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. E con una pronuncia di proscioglimento il collegio, secondo i pm, poteva rendersi incompatibile e si sarebbe dovuto "stralciare", ossia separare i due reati, e ripartire con altri giudici.

(Unioneonline/v.l.)

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