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Fine vita, Gip Milano: no accanimento terapeutico, archiviato Cappato
11 marzo 2026 alle 19:25
Milano, 11 mar. (askanews) - Fine vita, per il GIP Milano "Il malato terminale ha il diritto a una morte dignitosa, no all'accanimento terapeutico".Archiviato il procedimento a carico di Marco Cappato (Associazione Luca Coscioni): "Precedente prezioso per tutte le persone che si trovano e si troveranno nelle loro condizioni. Ora il Parlamento non cancelli questo diritto""L'archiviazione conferma che abbiamo agito per rendere effettivi diritti già riconosciuti dalla Costituzione e dalla Corte costituzionale," afferma Marco Cappato, Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. "Quando il Parlamento continua a non intervenire, sono le persone malate a far affermare, anche nei tribunali, principi di libertà, dignità e uguaglianza. Questa decisione dice con chiarezza che lo Stato non può costringere una persona a subire trattamenti che rifiuta solo per poter poi vedere riconosciuto un proprio diritto. Sono grato a Elena, a Romano e alle persone che li amavano per la fiducia che hanno avuto in me, negli altri disobbedienti civili, nella squadra giuridica dell'Associazione Luca Coscioni coordinata da Filomena Gallo. Insieme, siamo riusciti a porre fine alla condizione di tortura che Elena e Romano stavano subendo. Insieme, abbiamo ottenuto un precedente che prezioso per tutte le persone che si trovano e si troveranno nelle loro condizioni. Ora bisogna fare sì che il Parlamento italiano non cancelli questo diritto: sarebbe gravissimo. Ci mobiliteremo affinchè questo non accada e continueremo ad aiutare le persone che ce lo chiedono, se necessario anche ricorrendo ad azioni di disobbedienza civile, fino al pieno riconoscimento del diritto ad accedere all'aiuto alla morte volontaria."La GIP di Milano, dott.ssa Sara Cipolla, ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di Marco Cappato per l'aiuto prestato a Elena e Romano, accompagnati in Svizzera dove hanno potuto accedere al suicidio medicalmente assistito. La GIP riconosce e applica il principio affermato dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 66 del 2025, secondo cui il requisito del trattamento di sostegno vitale non può essere interpretato in modo restrittivo e meramente tecnico-formale.La non punibilità, prevista dalla sentenza 242/2019, secondo la GIP di Milano opera anche nei confronti di persone che, pur non essendo sottoposte a un trattamento salvavita in corso, avrebbero dovuto esserlo secondo valutazione medica, ma lo hanno rifiutato, esercitando un diritto costituzionalmente garantito, perché ritenuto inutile, sproporzionato, futile e contrario alla propria dignità. Il decreto di archiviazione recepisce così l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale: dalla sentenza 242/2019, alla 135/2024, fino alla 66/2025, che ha chiarito in modo definitivo come il riferimento al "trattamento di sostegno vitale" debba essere letto alla luce degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, della legge 219/2017 sul consenso informato e sulle DAT e del diritto della persona malata di rifiutare qualsiasi trattamento.
