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Campi di Monte Mixi: «Aggiudicazione illegittima» 

La Regione non poteva riaprire i termini della gara: accolto il ricorso del La Palma 

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«La decisione di disporre la riapertura dei termini si è tradotta in una sostanziale rimessione in termini finalizzata a sanare l’omessa presentazione di un elemento essenziale dell’offerta». Lo scrive il Tar nella sentenza che, per questa ragione, ha annullato l’aggiudicazione da parte della Regione dei campi da calcio di Monte Mixi all’Associazione sportiva dilettantistica Monteurpinu Arsenal, accogliendo il ricorso presentato dall’Asd La Palma Cagliari.

La gara annullata

Ufficialmente si chiama impianto sportivo “Cavour” (ex campo dei Vigili Urbani dove iniziò la carriera anche Pietro Paolo Virdis): così viene indicato nell’elenco delle proprietà demaniali, ma è conosciuto come “Campo Verderame”. Sulla gestione è scoppiata una guerra a suon di carte bollate e ricorsi ai giudici amministrativi. La gara, bandita dalla Regione, si era chiusa nell’ottobre scorso con l’aggiudicazione della procedura a evidenza pubblica, nel caso ci fossero state più società sportive a rivendicare quegli spazi di Monte Mixi. Il bando prevedeva la comparazione delle offerte. La commissione regionale aveva concluso la procedura con l’aggiudicazione all’Asd Monteurpinu Arsenal, attribuendo alla sua offerta 69,85 punti, contro i 47.82 di quella dell’associazione La Palma Cagliari. Da qui il ricorso di quest’ultima, presentato dai legali Stefano Ballero e Alessandro Mura, contro la Regione (assistita dagli avvocati Sonia Sau e Mattia Pani) e contro l’associazione sportiva di Monte Urpinu, difesa da Federico e Alessandro Melis, oltre che da Alessio Verderame. Tra i motivi di contestazione ne spiccava uno: all’associazione vincitrice sarebbe stato consentito di depositare l’offerta tecnica a tempo scaduto, riaprendo di fatto i termini del bando.

La sentenza

«All’esito dell’approfondimento condotto in sede di merito», si legge nella sentenza del Tar, «il Collegio ritiene che la disciplina di gara, letta nel suo complesso, non presentasse profili di ambiguità tali da giustificare la rimessione in termini disposta dalla Commissione». L’Avviso pubblico prevedeva, precisano i giudici, che in caso di più «manifestazioni d’interesse», si procedesse ad una procedura comparativa delle offerte che tenesse conto del radicamento sul territorio, del settore giovanile attivo, le finalità sociali e, soprattutto, l’entità e tipologia dell’investimento, inteso come «l’importo dei lavori preventivati» all’impianto. L’associazione sportiva che ha vinto la gara, con una nota del settembre 2025, aveva beneficiato di una remissione in termini, dopo non aver partecipato alla gara senza presentare la propria offerta tecnica: l’Asd Monteurpinu Arsenal aveva segnalato alla Commissione giudicatrice che l’avviso del bando non sarebbe stato immediatamente comprensibile. In altre parole non sarebbe stato chiaro se l’offerta andasse presentata assieme alla manifestazione d’interesse. «La decisione di disporre la riapertura dei termini», chiarisce il Tar, «si è pertanto tradotta in una sostanziale rimessione in termini finalizzata a sanare l’omessa presentazione di un elemento essenziale dell’offerta». Se pure è stato garantita la segretezza delle offerte, concludono i giudici, i termini del bando erano vincolanti: aggiudicazione, dunque, annullata.

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