Imu e Tasi, quest'anno il versamento dell'acconto scade domani, lunedì 18 giugno, dato che il classico 16 è caduto di sabato.

Il pagamento va fatto in base alle aliquote e con le detrazioni del 2017, ma da tener conto ci sono le variazioni nella consistenza intervenute nel corso di quest'anno, come ad esempio acquisti, vendite o successioni.

Se l'anno scorso non ci sono state variazioni, quindi, per sapere a quanto ammonta l'emolumento da pagare, basterà semplicemente sommare Iva e Imu del 2017, e dividerlo per 2, per ciascuna tipologia di immobili, visto che l'acconto è pari al 50% delle tasse totali da versare entro fine anno.

Quindi, se non vi sono state variazioni nel corso del 2017 o del 2018, il contribuente può sommare l'Imu e la Tasi pagate complessivamente nel corso del 2017 e versare entro lunedì 18 giugno il 50% di tale importo, per ciascuna tipologia di immobili

Devono versare l'Imu e la Tasi tutti i proprietari di immobili situati in Italia e tutti coloro che su di essi sono titolari di un diritto reale di godimento: come l'usufruttuario o chi ha un diritto d'abitazione (come il coniuge superstite sulla casa di famiglia, ma se l'abitazione non è classificata come di pregio è esente), di uso, enfiteusi e superficie.

In caso di separazione, obbligato al versamento è l'ex coniuge affidatario della casa coniugale, anche se non proprietario, ma in genere ha l’esenzione se vi dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per gli immobili in multiproprietà, l'Imu e la Tasi vanno pagate dall’amministratore. L'imposta va versata anche dalle società per tutti gli immobili posseduti di qualsiasi categoria, anche se utilizzati nell’esercizio dell’attività, esclusi solo gli immobili-merce costruiti per la vendita e invenduti, purché non locati.

Nel caso di più comproprietari l’imposta è pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati.

L'esenzione per l'abitazione principale si applica solo a chi vi dimora e ha la residenza.

Imu e Tasi non sono dovute, invece, sull'abitazione principale (non di lusso) e relative pertinenze come box, cantine, solai.

Sono considerati di lusso, anche se destinati ad abitazione principale, e quindi soggetti al prelievo i fabbricati accatastati come A1 (immobili signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi).

Nel caso di immobile locato o dato in comodato per oltre 6 mesi l'anno, sarà l'occupante (inquilino o comodatario) a versare al Comune parte della tassa, tra il 10% e il 30% dell’ammontare dovuto. La parte residua (tra il 70% e il 90%) è invece pagata dal proprietario. L'occupante non deve versare la quota di Tasi se l'immobile è la sua abitazione principale.

(Unioneonline/DC)
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