Il Tribunale del Riesame di Milano ha dichiarato la "inammissibilità" dell'istanza con cui i legali di Cecilia Marogna, la manager cagliaritana che era stata arrestata a Milano ad ottobre e poi scarcerata, perché coinvolta nell'indagine vaticana relativa all'ex cardinale Angelo Becciu, avevano contestato la "legittimità" del sequestro del suo telefonino avvenuto con rogatoria internazionale da parte del Vaticano.

Telefono che il pm di Milano Gaetano Ruta aveva inviato nelle scorse settimane al Vaticano, proprio dopo la rogatoria inoltrata alla magistratura milanese dalle autorità d'Oltretevere.

Gli avvocati Fiorino Ruggio e Giuseppe Di Sera, che assistono Marogna, hanno subito presentato ricorso in Cassazione contro la decisione del Riesame, che ha stabilito che "l'eventuale illegittimità del sequestro disposto in sede di rogatoria" non è deducibile con istanza al Riesame, ma con un "incidente di esecuzione".

Un principio che, a detta della difesa che ha impugnato in Cassazione, "non può essere condiviso".

Il Riesame di Milano (giudici Mannocci-Pendino-Peroni Ranchet) evidenzia, in particolare, la "autonomia del decreto di sequestro" della Procura di Milano "emesso ai fini rogatoriali dal precedente provvedimento di sequestro eseguito all'atto dell'arresto della Marogna".

La Procura inviò il telefono al Vaticano a fine gennaio. Lo smartphone, infatti, era stato anche sequestrato quando la donna fu portata a San Vittore a ottobre in esecuzione del mandato d'arresto della magistratura vaticana per l'accusa di peculato. Venne scarcerata dopo 17 giorni. Poi, la Cassazione annullò l'ordinanza cautelare della Corte d'appello milanese e il Vaticano il 18 gennaio rinunciò a chiedere l'estradizione.

Per i giudici, in pratica, l'impugnazione della difesa sul sequestro del telefonino non doveva passare dal Riesame, ma attraverso un cosiddetto "incidente di esecuzione". La difesa, invece, sottolinea che la Corte d'appello milanese, dopo che le autorità vaticane rinunciarono all'estradizione, dispose il dissequestro e la restituzione del telefono. E che, quindi, il nuovo "sequestro probatorio" non può essere "oggetto dell'esame di alcun giudice, ad eccezione del Tribunale del Riesame". Ora la parola alla Cassazione.

(Unioneonline/v.l.)
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