Le mance vanno tassate così come qualsiasi altro reddito di un lavoratore.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, dando ragione all’Agenzia delle Entrate nella causa che vedeva opposto l’ente riscossore al capo ricevimento di un hotel di lusso della Costa Smeralda.

L’Agenzia delle Entrate contestava all’uomo 83.650 euro ricevuti come mance dai clienti nel 2007 e non dichiarati. Secondo l’uomo l’Agenzia non aveva titolo per la contestazione, nessuna norma prevede espressamente la tassazione per le mance, e i giudici della commissione tributaria regionale avevano accolto il suo ricorso. Somma non tassabile perché proveniente dai clienti “senza relazione con il datore di lavoro”.

Ma la Cassazione ha cambiato le carte in tavola, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. “In tema di reddito da lavoro dipendente – si legge nella sentenza – le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito”.

Le mance, insomma, anche se non corrisposte dal datore di lavoro, sono ricevute per l'esistenza del rapporto di lavoro stesso e dunque vanno tassate, secondo l’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi nel testo post riforma Irpef del 2004.

La Cassazione ha così annullato la decisione dei giudici sardi, che dovranno riesaminare il caso tenendo conto dell’interpretazione delle norme data dalla Suprema Corte.

Le mance finora erano considerate escluse dalla tassazione, la circolare della stessa Agenzia delle Entrate datata 2008 definiva “non imponibili” le donazioni di valore limitato.

(Unioneonline/L)

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